F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. BALVANO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA SEGUITO GARA BALVANO/SPORTING GENZANO DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. BALVANO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA SEGUITO GARA BALVANO/SPORTING GENZANO DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 28 gennaio 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata dichiarava l’inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto dalla U.S. Balvano avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara Balvano/Genzano del 4.1.2004 (Com. Uff. n. 49 del giorno 8 gennaio 2004). Rilevava la Commissione che il reclamo era stato proposto il 19.1.2004, e cioè oltre il termine previsto dall’art. 42, comma 3, C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva appello il Presidente della L.N.D. che faceva presente in primo luogo come i termini da applicare al caso in esame non fosse quello di sette giorni di cui al comma 3 dell’art. 42, ma il termine di dieci giorni di cui al comma 5 dello stesso articolo. Rilevava, in secondo luogo, come detto termine di dieci giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale scadesse domenica 18.1.2004 e come lo stesso dovesse essere prorogato di diritto, a norma dell’art. 34, comma 5, C.G.S., al giorno successivo non festivo. Nel caso della U.S. Balvano a lunedì 19.1.2004, che era il giorno entro il quale la società aveva inoltrato reclamo. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione del procedimento alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito. L’appello del Presidente della L.N.D., proposto nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto. Nel caso del reclamo della U.S. Balvano non si verte, in effetti, in tema di posizione di tesseramenti che abbiano preso parte alla gara, ma di ricorso di secondo grado avverso decisioni del Giudice Sportivo. Ne discende che il termine da applicare al caso in esame non sono i sette giorni di cui al comma 3 dell’art. 42 C.G.S., ma i dieci giorni di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo. Come correttamente rilevato dall’appellante. Rilevato, poi, che i dieci giorni in esame devono decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si impugna, e cioè, nel caso che qui interessa, dal giorno 8.1.2004, bisogna dire che il termine è scaduto, sempre nel caso che qui interessa, domenica 18.1.2004, come dire lunedì 19.1.2004 (primo giorno successivo non festivo) per effetto della proroga prevista dall’art. 34, comma 5, C.G.S.; lunedì 19.1.2004 che è il giorno entro il quale la U.S. Balvano ha (tempestivamente) inoltrato il ricorso alla Commissione Disciplinare. L’appello va dunque accolto, come già rilevato. Ne consegue che la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata ed il procedimento rimesso alla stessa Commissione per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Balvano avverso decisioni seguito gara Balvano/Sporting Genzano del 4.1.2004.
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