F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL CALCIATORE DE MARE ROMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004) APPELLO DEL CALCIATORE VISCOMI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04
APPELLO DEL CALCIATORE DE MARE ROMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004)
APPELLO DEL CALCIATORE VISCOMI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004)
Il calciatore De Mare Romeo tesserato per la Società Calcistica Real Botro ha presentato
reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 84 del 10 febbraio 2004 con la quale veniva
confermata la squalifica fino al 31.12.2007 comminatagli per i fatti avvenuti nel corso della
gara Uria 2000/Real Botro del 21.12.2003.
Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 26.2.2004 e quindi oltre il termine previsto
dalle vigenti disposizioni; conseguentemente esso va dichiarato inammissibile.
Il calciatore Viscomi Antonio tesserato per la Società Calcistica Real Botro ha presentato
reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 84 del 10 febbraio 2004 con la quale veniva
confermata la squalifica fino al 30.9.2007 comminatagli per i fatti avvenuti nel corso della
gara Uria 2000/Real Botro del 21.12.2003.
Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 26.2.2004 e quindi oltre il termine previsto
dalle vigenti disposizioni; conseguentemente esso va dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai calciatori De Mare
Romeo e Antonio Viscomi, li dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per
tardività. Ordina incamerarsi le tasse versate.
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