F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’ASS. JUVENTINA POIANO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE DEL CALCIATORE DE PAOLINI NICOLÒ MARIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 36 del 25.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04
APPELLO DELL’ASS. JUVENTINA POIANO VERONA AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE DEL CALCIATORE DE PAOLINI NICOLÒ
MARIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Veneto - Com. Uff. n. 36 del 25.2.2004)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’Associazione Juventina
Poiano Verona ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato,
emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto con
Com. Uff. n. 36 del 25 febbraio 2004.
Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo,
presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che,
con C.U. n. 32 del 19 febbraio 2004, inflisse la squalifica per sei giornate di gara al calciatore
De Paolini Nicolò Maria.
Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza,
inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere
impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla
competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria
motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito
nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia
di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’Associazione
Juventina Poiano Verona, con l’atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente
in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione
sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di secondo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dall’Ass. Juventina Poiano Verona di Poiano (Verona). Ordina
incamerarsi la tassa versata.
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