F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’ASS. JUVENTINA POIANO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE DEL CALCIATORE DE PAOLINI NICOLÒ MARIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 36 del 25.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’ASS. JUVENTINA POIANO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE DEL CALCIATORE DE PAOLINI NICOLÒ MARIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 25.2.2004) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’Associazione Juventina Poiano Verona ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto con Com. Uff. n. 36 del 25 febbraio 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 32 del 19 febbraio 2004, inflisse la squalifica per sei giornate di gara al calciatore De Paolini Nicolò Maria. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’Associazione Juventina Poiano Verona, con l’atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’Ass. Juventina Poiano Verona di Poiano (Verona). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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