F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DEL F.C. NUOVA DAUNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINERVINO MURGE/NUOVA DAUNIA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DEL F.C. NUOVA DAUNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINERVINO MURGE/NUOVA DAUNIA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004) Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 28 del 22 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, in relazione alla gara Minervino Murge/Nuova Daunia disputata in data 18.1.2004 - rilevato dagli atti ufficiali di gara che nel corso della stessa, e precisamente dal minuto 23° del secondo tempo, avendo sostituito il calciatore Di Vietro n. 10 (nato il 30.9.1984) con il calciatore Carlone n. 16 (nato il 30.10.1975), il Minervino Murge ha utilizzato due soli calciatori juniores, invece dei tre (due nati dopo l’1.1.1984 e uno nato dopo l’1.1.1985) prescritti per l’intera durata della gara dal Com. Uff. n. 5 del 31 luglio 2003, in combinato disposto con gli artt. 34 e 34 bis N.O.I.F. - ha irrogato alla medesima società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia il Minervino Murge, deducendo che l’avvicendamento fra i calciatori Di Vietro (sostituito, junior) e Carlone (sostituto, senior) sarebbe stato preceduto da altro fra i calciatori Piazzolla n. 11 (sostituito, senior) e Cesario n. 18 (sostituto, junior), non correttamente annotato dal direttore di gara, di talché il numero minimo di tre calciatori juniores contemporaneamente in campo sarebbe stato rispettato per tutta la durata della gara. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 19 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare ha accolto il suddetto reclamo, annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 2-1 in favore del Minervino Murge conseguito sul campo. Secondo la prospettazione fornita dal suddetto Organo di Giustizia Sportiva il direttore di gara, con supplemento di rapporto del 28.1.2004, ribadito in sede di audizione avanti alla medesima Commissione, avrebbe rivisto e corretto i dati risultanti dal rapporto redatto al termine della gara, affermando di essersi avveduto, ad un più accurato controllo, di aver erroneamente trascritto la sostituzione del calciatore del Minervino Murge, Purgatorio (junior) con il calciatore Cesario (junior), in luogo che quella del calciatore Piazzolla (senior) con il calciatore Cesario (junior). Con telegramma del 21.2.2004 la società Nuova Daunia ha preannunziato a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, richiedendo il rilascio di copia degli atti del procedimento e riservandosi la formulazione dei motivi. Successivamente, in data 11.3.2004, ha fatto pervenire atto d’appello, motivato, con il quale, sinteticamente, argomentata che, pur dopo la rettifica operata dal d.d.g., non avendo questi indicato il minuto esatto dell’avvicendamento fra i calciatori Piazzolla e Cesario, sarebbe comunque rimasto acquisito agli atti che il Minervino Murge al minuto 23° del secondo tempo ha sostituito un giocatore junior (Di Vietro) con uno senior (Carlone), dovendosi in ogni caso reputare l’anzidetto avvicendamento rettificato (Piazzolla-Cesario) successivo a quello in questione, perché annotato al 37° del 2° tempo. Questa Commissione condivide tale argomentazione e reputa perciò che il proposto gravame meriti accoglimento. Infatti, tanto nel supplemento di rapporto, quanto in sede di audizione avanti alla Commissione Disciplinare, l’arbitro, nel procedere alla rettifica della sostituzione originariamente indicata (Piazzolla-Cesario in luogo di Purgatorio-Cesario), non ha mai specificato a quale minuto di gara essa è avvenuta, dovendosi perciò ritenere che l’ordine cronologico degli avvicendamenti sia quello risultante dal rapporto originario e dal primo supplemento (inviato al Giudice Sportivo in data 28.1.2004), cioè dagli unici atti ufficiali nei quali risultino annotati i minuti delle sostituzioni, a nulla rilevando - stante proprio l’assenza dell’indicazione cronologica - che nel secondo supplemento e nel corso dell’audizione avanti alla Commissione Disciplinare il direttore di gara abbia posto la sostituzione Di Vietro-Carlone a quella Piazzolla-Cesario. In difetto dell’esatta specificazione dei minuti di tali avvicendamenti, infatti, non può che reputarsi, utilizzando le uniche indicazioni cronologiche esistenti (come già detto quelle del rapporto e del primo supplemento), che la sostituzione Di Vietro-Carlone (come espressamente ivi indicato) sia avvenuta al minuto 23° del secondo tempo e quella - da considerarsi rettificata quanto ai soggetti, ma non al momento - fra Piazzolla e Cesario al minuto 37°, sempre del secondo tempo. Di talché risulterebbe comunque che dal minuto 23° (cioè dal momento dell’uscita dal terreno di giuoco del calciatore junior Di Vietro) al minuto 37° (cioè fino al momento dell’ingresso in campo del calciatore junior Cesario) del secondo tempo il Minervino Murge ha utilizzato solo due giocatori juniores, invece dei tre prescritti dalle norme federali. Ciò accertato, poiché - come più volte questa Commissione ha avuto modo di affermaare con indirizzo costante - in caso di violazione di carattere anche solo formale di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, l’applicazione della sanzione prevista dall’ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla semplice violazione della norma, ne discende la necessità di irrogare alla società Minervino Murge la sanzione normativamente prevista per tale violazione - cioè quella della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 - con conseguente annullamento della deliberazione della Commissione Disciplinare impugnata e ripristino di quella del Giudice Sportivo, che appunto tale sanzione comminava all’odierna resistente. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Nuova Daunia, annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva all’A.S. Minervino Murge la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0 a 3. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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