F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELL’A.C. PAUPISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELONE CARMINE FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 55 del 19.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELL’A.C. PAUPISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELONE CARMINE FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 19.2.2004) La Società A.C. Paupisi ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 55 del 19 febbraio 2004, chiedendo l’annullamento della decisione stessa o, in subordine ulteriori indagini per accertare i fatti accaduti nel corso della gara di terza categoria fra la reclamante e la Young Boys Ducenda del 30.11.2003. Rileva la C.A.F. che in questa sede non è possibile riprendere in esame il fatto come risulta accertato nel giudizio di secondo grado. Nella specie la ricorrente assume esclusivamente motivi di merito e pertanto il ricorso, ai sensi dell’art. 33 punto 1 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. C. Paupisi di Paupisi (Benevento), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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