F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELL’A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARRE/MASCALUCIA DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 del 26.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELL’A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARRE/MASCALUCIA DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 26.2.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 25 febbraio 2004, respingeva il reclamo della Sporting Mascalucia circa la regolarità della posizione del calciatore Alessandro Carcuruto della società Giarre, nella gara Giarre/Sporting Mascalucia del Campionato d’Eccellenza, Girone B, disputatasi, in data 25.1.2004. La Commissione Disciplinare statuiva che il calciatore Curcuruto, aveva, al momento della disputa della predetta gara, scontato la giornata di squalifica inflittagli, con il Com. Uff. n. 6 del Comitato Provinciale di Catania, del 9.10.2003, non partecipando alla gara, del Campionato Juniores, società Riposto (presso la quale era, all’epoca, tesserato)/ACI S. Antonio, del 15.10.2003 e che, di conseguenza, la sua posizione doveva considerarsi regolare. Avverso questa decisione proponeva appello, avanti questa Commissione, lo Sporting Mascalucia, sostenendo, erroneamente, stante l’esattezza di quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, che “dalla domenica successiva (compresa, quindi, la domenica 15.10.2003) il Curcuruto ha sempre giocato o comunque, è sempre stato iscritto in distinta sia con il Riposto che con il Giarre”. Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato e che va incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Sporting Mascalucia di Mascalucia (Catania). Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it