F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. PALAZZOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/SCORDIA DEL 5.10.2003 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 19/C del 18.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. PALAZZOLO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA PALAZZOLO/SCORDIA DEL 5.10.2003 (Delibera della C.A.F. - Com.
Uff. n. 19/C del 18.11.2004)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 19/C del 18 novembre 2003 questa Commissione
d’Appello Federale accoglieva l’appello proposto dalla S.S. Scordia avverso le
decisioni adottate in merito alla gara Palazzolo/Scordia del 5.10.2003 dalla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre 2003) e
per l’effetto, annullata la decisione impugnata, infliggeva alla A.C. Palazzolo la sanzione
della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Rilevava questa Commissione che alla luce di quanto previsto dall’art. 17, comma 3,
C.G.S. la posizione di Caruso Giorgio, calciatore della soc. Palazzolo che era stato schierato
nella gara di campionato Palazzolo/Scordia del 5.10.2003, doveva essere considera-
ta irregolare per non avere scontato la giornata di squalifica inflittagli in relazione ad una
precedente gara.
Con riferimento a detta decisione proponeva ricorso per revocazione la soc. A.C. Palazzolo
osservando che sulla base dell’interpretazione dell’art. 17 C.G.S. introdotta dalla Corte
Federale con il parere riportato sul Com. Uff. n. 33 del giorno 8.1.2004 la posizione del Caruso
andava considerata regolare. Chiedeva pertanto che questa Commissione, tenuto nel debito
conto il fatto nuovo, procedesse alla revocazione della sua precedente sentenza.
L’impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.
Precisato che nel caso in esame non si verte nell’ipotesi del “rinvenimento di documenti”
di cui all’art. 35 C.G.S., è fin troppo facile osservare come un diverso orientamento
giurisprudenziale nell’interpretazione di una norma, suggerito ab esterno (Corte come un
qualsiasi altro organismo federale) come seguito motu proprio dall’organo giudicante, non
possa costituire quel “fatto” nuovo cui il citato art. 35 subordina la possibilità della revocazione.
Va da sé che il termine “fatto” si riferisce, inteso in senso naturalistico, ad un qualsiasi
accadimento della realtà e che la diversa interpretazione di una norma rientra in una
siffatta accezione (meramente naturalistica, giova ripetere) del termine. Alla luce del tenore
letterale della norma in esame e della ratio che sorregge l’istituto della revocazione non
è seriamente contestabile, tuttavia, che per “fatto” deve intendersi la vicenda sottoposta
all’esame degli organi giudicanti o una parte, un segmento di detta stessa vicenda; deve
e può intendersi pure un qualsiasi fatto relativo o in qualche modo concernente la vicenda,
come nel caso della prova riconosciuta falsa, ad esempio, che riguarda la vicenda
sottoposta a giudizio sotto il profilo della sua esatta ricostruzione.
Non è possibile, dunque, ravvisare il fatto nuovo cui fa riferimento l’art. 35 C.G.S. in
un qualche accadimento esterno, estraneo alla vicenda sottoposta a giudizio, meno che
mai negli eventuali cambiamenti giurisprudenziali che possano verificarsi nell’applicazione
di una norma, posto che questi non incidono sulla vicenda sottoposta a giudizio e/o
sulla sua ricostruzione storica. Costituiscono la fisiologica aspirazione della giustizia sportiva,
come di un qualsiasi altro sistema giudiziario, di adattare la norma a quelle che sembrano
essere differenti valutazioni del caso concreto o diverse finalità cui la norma stessa
debba rispondere.
In assenza dei presupposti per l’esame nel merito, il ricorso della A.C. Palazzolo va
dichiarato, come già detto, inammissibile.
A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra
proposto dall’A.C. Palazzolo di Palazzolo Acreide (Siracusa), ai sensi dell’art. 33 n. 3
C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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