F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELL’A.S. LUZZESE CALCIO 99 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/LUZZESE DELL’8.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 89 del 24.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELL’A.S. LUZZESE CALCIO 99 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/LUZZESE DELL’8.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 89 del 24.2.2004) Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in data 14.2.2004 l’A.S. Luzzese segnalava che nel corso della gara di Campionato di Promozione, Girone A, Belvedere/Luzzese del giorno 8.2.2004 la squadra di casa aveva fatto scendere in campo il calciatore Matich Sergio benché non regolarmente tesserato. Faceva presente, infatti, che il tesseramento del Matich, che nel corso del 2003 aveva giocato nel campionato argentino, avrebbe dovuto avvenire o essere richiesto entro il 31.12.2003. Come in realtà non era accaduto. Chiedeva pertanto che la A.S. Belvedere fosse condannata alla sanzione sportiva della perdita della gara. Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 89 del giorno 24 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo osservando che il Matich, di nazionalità argentina ma con cittadinanza italiana, doveva considerarsi in posizione regolare al momento della gara del giorno 8.2.2004, anche se il tesseramento era avvenuto successivamente al 31.12.2003. Avverso tale decisione proponeva appello l’A.S. Luzzese che ribadiva il proprio punto di vista: nel corso del 2003 il Matich aveva preso parte a gare del campionato argentino e dunque, se calciatore extracomunitario, avrebbe dovuto tesserarsi entro il 31.12.2003; se calciatore di cittadinanza italiana, avrebbe dovuto avanzare la richiesta di tesseramento entro lo stesso 31.12.2003 ed avrebbe potuto giocare soltanto dopo il rilascio dalla prescritta autorizzazione. Chiedeva, di conseguenza, l’accoglimento dell’appello. L’appello della A.S. Luzzese, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Risulta dalla nota in data 30.1.2004, a firma del segretario della F.I.G.C. ed inoltrata alla A.S. Belvedere, e soprattutto dalla “Richiesta di tesseramento” a questa allegata, che il tesseramento del Matich, “non professionista di nazionalità italiana proveniente da Federazione estera”, è stato autorizzato con decorrenza dal 29.1.2004. Ne consegue, proprio sulla base degli argomenti della società appellante relativa all’ipotesi del possesso da parte del Matich della cittadinanza italiana (che detto calciatore risulta certamente avere), che la sua posizione al momento di scendere in campo il giorno 8.2.2004 era regolare. L’appello proposto deve essere, di conseguenza, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi, la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Luzzese di Luzzi (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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