F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELLA CATANZARESE CALCIO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CATANZARESE CALCIO/MAESTRELLI CALCIO A 5 DEL 17.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 292 del 27.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04
APPELLO DELLA CATANZARESE CALCIO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA
CATANZARESE CALCIO/MAESTRELLI CALCIO A 5 DEL 17.1.2004 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 292
del 27.2.2004)
La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale
Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 292 del 27 febbraio
2004, in accoglimento del reclamo della società Maestrelli Calcio a 5, annullava la decisione
del Giudice Sportivo, che aveva comminato alla predetta società la punizione della
perdita della gara Catanzarese Calcio/Maestrelli Calcio a 5, disputata in data 17.1.2004,
con il punteggio di 6-0, ai sensi dell’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S., per la posizione irregolare,
in quanto squalificato, dfel calciatore Spanò Matteo e di conseguenza, omologava
il risultato acquisito sul campo della predetta gara (3-4).
La Commissione Disciplinare perveniva alla predetta decisione avendo ritenuto che il
calciatore Spanò aveva partecipato regolarmente alla gara Catanzarese Calcio/Maestrelli
Calcio a 5.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la società Catanzarese Calcio,
con una serie di motivi in fatto e in diritto, richiedendo l’applicazione della sanzione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, come già deliberato dal Giudice
Sportivo.
L’appello è infondato e non può essere accolto in quanto la motivazione della Commissione
Disciplinare è condivisibile e deve intendersi quì riportata.
I motivi di appello non inficiano questa conclusione.
La Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto, infatti, che l’esclusione di
una società dal campionato (evenienza riguardante l’Avellino Five Soccer, che non si era
presentata a disputare la gara Maestrelli Calcio a 5/Avellino Five Center del 3.1.2004 ed
era stata esclusa dal campionato, trattandosi della quarta mancata presentazione), ai
sensi dell’art. 53 comma 5 N.O.I.F., produce effetti ai soli fini della classifica e “non travol-
ge anche le ulteriori conseguenze delle gare disputate dalla società esclusa che, dunque,
restano valide per tutte le conseguenze e gli effetti diversi (come quello in esame, riguardante
la posizione dello squalificato calciatore Spanò, che non aveva partecipato alla predetta
gara) dalla formazione della classifica”.
La società ricorrente, dopo avere ripercorso l’iter processuale della vicenda in esame
e aver sostenuto che la presente problematica è stata già affrontata dalla C.A.F. in altra
occasione, mentre in realtà si tratta di situazione con diversi presupposti di fatto, si limita
a riproporre considerazioni già correttamente affrontate dalla Commissione Disciplinare
senza confutarla con nuovi argomenti.
Nessun rilievo hanno, infine, le date delle due gare in esame.
L’appello deve essere, quindi, respinto e deve essere incamerata la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Catanzarese
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