F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELLA POL. PURI E FORTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PURI E FORTI/ATLETICO NUORO DELL’1.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 28 del 26.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04
APPELLO DELLA POL. PURI E FORTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PURI
E FORTI/ATLETICO NUORO DELL’1.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Sardegna per l’Attività Giovanile e Scolastica -
Com. Uff. n. 28 del 26.2.2004)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n. 28 del 26 febbraio 2004) accoglieva il reclamo
presentato dal G.S. Atletico Nuoro avverso il risultato della gara del Campionato
Regionale Giovanissimi Puri e Forti/Atletico Nuovo avendo la società Puri e Forti schierato
il calciatore Seddone Roberto, in posizione irregolare poiché squalificato per quarta
ammonizione; infliggeva, quindi, alla Soc. Puri e Forti la punizione sportiva della perdita
della gara in oggetto con il punteggio di 0-3.
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Polisportiva Puri e Forti sostenendo:
- la Soc. Puri e Forti ha tesserato per la stagione sportiva in corso i fratelli gemelli Seddone
Roberto (tess. n. 021018) e Seddone Stefano (tess. n. 021019), nati il 29.12.1990;
- entrambi i gemelli sono stati, nel campionato regionale Giovanissimi, ripetutamente ammoniti;
- nella trascrizione delle ammonizioni dai referti arbitrali alla schedatura interna del Comitato
Regionale F.I.G.C., un’ammonizione riportata da Stefano è stata per errore attribuita
a Roberto;
- per ulteriore errore del Comitato Regionale nel C.U. n. 23 del 22.1.2004, è stato pubblicato
preavviso di squalifica nei confronti di tale Seddone Marco (?), calciatore inesistente
o, almeno, non tesserato per la Puri e Forti;
- che per successivo ulteriore errore, il C.U. n. 24 del 29.1.2004 riportava segnalazione di
squalifica di Seddone Roberto per “quarta ammonizione”;
- che di fatto alla successiva gara del 1.2.2004 Puri e Forti/Atletico Nuoro, Seddone Roberto
- che era effettivamente gravato di tre ammonizioni - prendeva parte alla gara, mentre
Seddone Stefano - colpito da quattro ammonizioni - non veniva schierato in campo.
Chiedeva pertanto venisse riformata la decisione impugnata con ratifica del risultato acquisito
sul campo e trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per provvedere ad ogni necessaria
variazione della scheda ammonizioni e comunicazione a mezzo comunicato ufficiale.
L’appello è infondato e va respinto.
L’art. 2/6 C.G.S., i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro
pubblicazione con presunzione di natura assoluta, non è consentito opporre prova contraria.
In ogni caso, non è dato cogliere gli estremi, come giustamente sottolineato dal primo
Giudice, della invocata causa di forza maggiore nel semplice guasto di un computer, ancor
più per l’irrisoria facilità di acquisizione, in varie forme, di quella conoscenza.
È ben vero che dall’esame degli atti al calciatore risulta essere stata comminata una
immeritata squalifica; ma è altrettanto vero che la Polisportiva Puri e Forti, fin dalla imprecisa
pubblicazione del C.U. n. 23 del 22.1.2004 avrebbe potuto e dovuto chiarire immediatamente
l’equivoco interpellando il Comitato Regionale e comunque avrebbe dovuto
uniformarsi a quanto pubblicato nel C.U. n. 24 del 29.1.2004 astenendosi dall’impiego del
calciatore Seddone Roberto il quale, colpito da squalifica (ancorché infondata) resa pubblica
e mai revocata, era da considerarsi in posizione irregolare, in ossequio alla giurisprudenza
di questa C.A.F. che ha stabilito che:
- “il provvedimento di squalifica anche se malamente irrogato, conserva tutta la sua
efficacia quando sia stato pubblicato su un Comunicato Ufficiale, salvo espressa revoca
contenuta in altro Comunicato, poiché i diritti dei terzi devono in ogni caso essere tutelati”
(es. CAF - C.U. n. 32/C, anno 1994/95, App. A.S. Panormus).
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della Pol. Puri e Forti di Nuoro come sopra
proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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