F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELLA A.S.S.C. CAPUALANDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENEVENTO DONNE/CAPUALANDIA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 59 del 4.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04
APPELLO DELLA A.S.S.C. CAPUALANDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
BENEVENTO DONNE/CAPUALANDIA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 4.3.2004)
L’appellante società promuoveva gravame avverso la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania dell’1.3.2004, con la quale le era stata
inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per avere schierato due
giocatrici infrasedicenni nell’incontro di calcio a cinque con il Benevento Donne, svoltosi il
18.1.2004, prive delle autorizzazioni previste, ex art. 34, comma 3 N.O.I.F..
L’odierna appellante sosteneva doversi annullare la decisione relativa alle due atlete,
entrambe quindicenni, affermando che per le donne l’età minima per la partecipazione
agli eventi agonistici sarebbe fissata in quindici anni, e dunque differenziata rispetto a
quanto accade per gli uomini, essendo per questi ultimi fissata in anni sedici. Per una delle
due atlete - in ogni caso - sosteneva inoltre esservi stata già una autorizzazione annuale
che, benché scaduta all’epoca dell’evento, avrebbe attestato l’idoneità dell’atleta a
prendere parte alle competizioni agonistiche.
L’appello è infondato e va respinto.
Esso fonda su di un falso presupposto normativo, in quanto l’età prevista per la partecipazione
alle competizioni agonistiche è fissata per tutti, uomini e donne, in anni sedici.
La differenziazione tra i sessi vi è solo con riguardo alla possibilità di ammettere a tali
competizioni - previa autorizzazione - i giovanissimi atleti, consentendosi che possano
essere autorizzati i maschi almeno quindicenni e le donne almeno quattordicenni.
Nel caso di specie una delle due atlete, la calciatrice Regna Emanuela Francesca
nata il 4.10.1988, era quindicenne e sprovvista di autorizzazione, e, quindi, la sua partecipazione
alla gara è da ritenersi senz’altro irregolare.
Pertanto la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della A.S.S.C. Capualandia di Capua
(Caserta) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELLA A.S.S.C. CAPUALANDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENEVENTO DONNE/CAPUALANDIA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 59 del 4.3.2004)"