F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELL’A.S. AVIGLIANO SCALO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE SANTARSIERO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 67 del 3.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04
APPELLO DELL’A.S. AVIGLIANO SCALO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE SANTARSIERO
ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata
- Com. Uff. n. 67 del 3.3.2004)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 49 dell’8 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso
il Comitato Provinciale di Potenza, in relazione alla gara Avigliano Scalo/Lucania Team
disputata in data 4.1.2004, ha inflitto al calciatore dell’Avigliano Scalo, Antonio Santarsiero,
la sanzione della squalifica fino al 30.12.2008 per avere questi, contestando una deci-
sione del d.d.g., raggiunto lo stesso dalla panchina e procuratogli, con una violenta spallata
al volto, il blocco della mandibola destra ed uno stato di stordimento, tali da costringere
l’arbitro a sospendere la gara ed a richiedere l’intervento dei sanitari, con successiva
prognosi di giorni tre.
Con atto del 17.1.2004 l’A.S. Avigliano ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento
avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata,
sostenendo che il contatto fra Santarsiero ed il d.d.g. sarebbe stato del tutto fortuito ed involontario
e chiedendo, pertanto, l’annullamento del gravato provvedimento o comunque
la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 67 del 3 marzo 2004 la Commissione Disciplinare
adita, ritenuto che l’atto di violenza, costituito dalla spallata inflitta dal Santarsiero al
d.d.g., fosse stato sicuramente volontario - come anche confermato dallo stesso d.d.g. in
sede di audizione avanti all’organo di Giustizia Sportiva - non potendosi accedere alla tesi
della reclamante circa un suo preteso carattere fortuito ed involontario, ha confermato la
squalifica comminata al Santarsiero dal giudice di prime cure.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissione l’A.S.
Avigliano, con atto dell’8.3.2004, denunciando il difetto di motivazione dell’impugnata deliberazione
della Commissione Disciplinare, nonché riproponendo le identiche argomentazioni
attinenti al merito della vicenda, già svolte avanti alla Commissione Disciplinare e
quindi in questa sede inammissibili.
Reputa la C.A.F. che il proposto gravame vada respinto.
Il motivo di reclamo formulato, in relazione all’art. 33, comma 1, lett. c), C.G.S., infatti,
non può trovare accoglimento, laddove la Commissione Disciplinare ha posto a fondamento
della propria deliberazione una motivazione che, seppur stringata, non può certo
dirsi né insufficiente, né tantomeno contraddittoria.
Essa, infatti, pur nella sua sinteticità, dà sufficientemente conto del convincimento,
cui l’organo di Giustizia Sportiva è pervenuto, circa la volontarietà dell’agente nella commissione
del fatto violento, e tanto basta a fondare il giudizio sulla di lui responsabilità, attesa
la certezza sussistente in ordine all’evento, sul quale non è stata sollevata alcuna
contestazione.
L’impugnata decisione della Commissione Disciplinare, quindi, appare correttamente
e sufficientemente motivata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’A.S. Avigliano di Avigliano (Potenza)
come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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