F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELL’A.S. CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELENKA T.N./CARINI DEL 7.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 18.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04
APPELLO DELL’A.S. CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELENKA T.N./CARINI
DEL 7.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 18.3.2004)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 18 marzo 2004, il Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S. Elenka T.N. per contestare la regolarità
della posizione, fra gli altri, del calciatore Mariano Amato in relazione alla gara disputata
con l’A.S. Carini in data 7.3.2004 - rilevato che il predetto calciatore aveva preso parte al
citato incontro senza risultare tesserato per l’A.S. Carini (come rilevato dall’interrogazione
effettuata sul sistema informatico centralizzato in data 11.3.2004), ha assunto a carico
della società e dei suoi tesserati i seguenti provvedimenti disciplinari: sanzione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; penalizzazione di un punto in classifica;
ammenda di e 150,00; inibizione al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Lo Cricchio Salvatore
fino al 20.4.2004; squalifica all’allenatore Petrone Giovanni fino al 20.4.2004.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissione l’A.S.
Carini, con atto del 22.3.2004, eccependo che il precitato calciatore Mariano Amato risulterebbe
regolarmente tesserato per essa società sin dal 27.9.2003, allegando al ricorso
richiesta di tesseramento n. 033705, e chiedendo per tale motivo l’integrale annullamento
della gravata deliberazione.
Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo vada totalmente accolto.
Da un’accurata indagine effettuata presso il sistema informatico centralizzato, infatti,
è emerso che il citato calciatore Mariano Amato risulta tesserato per la società reclamante
sin dal 27.9.2003, con matricola 4.620.588. La ragione del mancato rilievo di tale circostanza
da parte dell’organo di Giustizia Sportiva di prime cure, peraltro, sta nel fatto che
l’immissione del tesseramento del calciatore nel sistema informatico centralizzato è avvenuta
tardivamente, solo in data 19.3.2004, non risultando la medesima alla data dell’interrogazione
svolta dal Giudice Sportivo di 2° Grado.
Sussistono giusti motivi, dunque, per procedere all’integrale annullamento dell’impugnata
deliberazione, contestualmente ripristinando della gara in oggetto conseguito sul campo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S.
Carini di Carini (Palermo), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di
2-5 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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