F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELLA S.S. DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.10.2004 INFLITTA AL SIG. CICCIOTTI VITALIANO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04
APPELLO DELLA S.S. DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.10.2004 INFLITTA AL SIG. CICCIOTTI VITALIANO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)
La S.S. Don Luca 3P Pantanaccio in persona del Presidente Bozza Luigi ha presentato
ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n.
35 del 18 marzo 2004, relativa alla squalifica inflitta all’allenatore Cicciotti Vitaliano fino al
12.10.2004.
Sostiene la ricorrente l’eccessiva entità della sanzione e l’omessa risposta da parte
del giudice di 2° Grado alla richiesta di audizione dei dirigenti della Società Pontinia.
Ritiene la C.A.F. che mentre è stata ritualmente sentita in sede di audizione la società
reclamante, nessun obbligo incombeva al Giudice di 2° Grado di sentire i dirigenti della
società avversaria.
Circa l’entità della sanzione va rilevato che nella impugnata decisione è stata correttamente
valutata la gravità dei fatti con conseguente riduzione dal 31.12.2004 al
12.10.2004 della sanzione inflitta al Cacciotti il cui comportamento nei confronti dell’arbitro
deve ritenersi di particolare gravità.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.S. Don Luca 3P Pantanaccio di
Latina come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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