F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CONTINO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CONTINO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004) La Pol. Castelverde Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul C.U. n. 35 del 18 marzo 2004, relativa alla squalifica fino al 31.12.2004 inflitta al calciatore Contino Giuseppe. Ritiene la C.A.F. che con il ricorso di cui sopra la Pol. Castelverde Calcio richiede un nuovo esame del merito, riproponendo una diversa versione dei fatti, inammissibile in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Castelverde Calcio, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it