F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’U.S. CASTELPLANIO-ANGELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELPIANO-ANGELI/MARINA DEL 21.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 71 del 18.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’U.S. CASTELPLANIO-ANGELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELPIANO-ANGELI/MARINA DEL 21.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 18.3.2004) L’Unione Sportiva Castelplanio-Angeli ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata sul C.U. n. 71 del 18 marzo 2004 e relativa alla gara Castelplanio-Angeli/Marina del 21.2.2004. Con detta decisione la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della A.S. Marina ha inflitto al Castelplanio-Angeli la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’inibizione fino al 5 aprile 2004 all’accompagnatore ufficiale Sig. Collesi Primero, per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Fuakuputu Doris in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Ritiene la C.A.F. che il ricorso debba essere accolto in quanto, come risulta dagli atti, il suindicato calciatore risulta tesserato con la Società Castelplanio-Angeli a decorrere dal 20.2.2004, giorno precedente a quello della disputa della gara, come dilettante extracomunitario. Conseguentemente la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata con ripristino del risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Castelplanio-Angeli di Castelplanio (Ancona), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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