F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELLA SIG.RA COCCIA IOLANDA PER IL FIGLIO CIGNITTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 36 del 25.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELLA SIG.RA COCCIA IOLANDA PER IL FIGLIO CIGNITTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 25.3.2004) La signora Coccia Iolanda, madre del giovane calciatore Cignitti Luca, unitamente al figlio, proponeva appello volto ad ottenere una riduzione della sanzione della squalifica inflittagli sino al 31.5.2004, a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti. La sanzione trova origine nel precedente reclamo della stessa signora Coccia proposto, in data 9.9.2003, alla Commissione Tesseramenti tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento del Cignitti Luca in favore della società Pol. Com. Quartiere Torre Maura per aprocrifia, accolto, con conseguente declaratoria di nullità del tesseramento e deferimento della società e del calciatore stesso. Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con Com. Uff. n. 36 del 25 marzo 2004 infliggeva al giovane calciatore la sanzione della squalifica sino al 31.5.2004 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.. Il reclamo deve essere accolto parzialmente. Il tempo trascorso dall’originario reclamo alla Commissione Tesseramenti fino alla determinazione della sanzione inflitta al Cignitti ha sostanzialmente portato l’inattività del giovane calciatore per tutta la stagione 2003-2004, appare pertanto congrua una riduzione della sanzione della squalifica rideterminandone la durata sino al 20.4.2004, anche in considreazione della giovane età dello stesso. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Sig.ra Coccia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cignitti Luca, fissandola al 20 aprile 2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
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