F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELLA SIG.RA COCCIA IOLANDA PER IL FIGLIO CIGNITTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 36 del 25.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04
APPELLO DELLA SIG.RA COCCIA IOLANDA PER IL FIGLIO CIGNITTI LUCA AVVERSO
LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del
25.3.2004)
La signora Coccia Iolanda, madre del giovane calciatore Cignitti Luca, unitamente al
figlio, proponeva appello volto ad ottenere una riduzione della sanzione della squalifica inflittagli
sino al 31.5.2004, a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti.
La sanzione trova origine nel precedente reclamo della stessa signora Coccia proposto,
in data 9.9.2003, alla Commissione Tesseramenti tendente ad ottenere l’annullamento
del tesseramento del Cignitti Luca in favore della società Pol. Com. Quartiere Torre
Maura per aprocrifia, accolto, con conseguente declaratoria di nullità del tesseramento e
deferimento della società e del calciatore stesso.
Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con Com. Uff. n. 36 del 25 marzo 2004 infliggeva
al giovane calciatore la sanzione della squalifica sino al 31.5.2004 per violazione
dell’art. 1 comma 1 C.G.S..
Il reclamo deve essere accolto parzialmente.
Il tempo trascorso dall’originario reclamo alla Commissione Tesseramenti fino alla
determinazione della sanzione inflitta al Cignitti ha sostanzialmente portato l’inattività del
giovane calciatore per tutta la stagione 2003-2004, appare pertanto congrua una riduzione
della sanzione della squalifica rideterminandone la durata sino al 20.4.2004, anche in
considreazione della giovane età dello stesso.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dalla Sig.ra Coccia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cignitti Luca,
fissandola al 20 aprile 2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
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