F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’A.S. TRAPANI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA RIVIERA DEI MARMI/TRAPANI DEL 28.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 dell’1.4.2004

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’A.S. TRAPANI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA RIVIERA DEI MARMI/TRAPANI DEL 28.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell’1.4.2004) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con delibera di cui al C.U. n. 35 dell’1 aprile 2004, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Trapani avverso il risultato della gara allievi regionale Riviera dei Marmi/A.S. Trapani del 28.2.2004, per irregolare posizione del calciatore della Riviera Marmi, Evangelista Davide, respingeva per inammissibilità il reclamo della stessa per avere la ricorrente omesso di trasmettere contestuale copia del reclamo alla controparte, desunto dalla mancanza della ricevuta comprovante l’invio della raccomandata contenente copia del reclamo. Ricorreva l’A.S. Trapani avanti la Commissione d’Appello Federale sostenendo aver idoneamente adempiuto al dettato di cui all’art. 29.5 C.G.S., avendo inviato copia del reclamo inoltrato al Giudice Sportivo di 2° Grado tramite fax al n. 0923-973059, come desunto dalla carta intestata della società Riviera Marmi. Il reclamo è fondato e va accolto. L’art. 29.5 C.G.S. recita: “tutti i reclami ed i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo e del ricorso deve essere inviata contestualmente, all’eventuale controparte”. A sua volta l’art. 34, al comma 7, testualmente prevede: - “tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma”. L’art. 42 comma 6 recita poi: - “ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 34, comma 7. L’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo”. Orbene, costituendo forma di idonea comunicazione alla controparte anche il telefax, è agli atti la dimostrazione dell’invio del reclamo da parte del A.S. Trapani alla Riviera Marmi al n. 0923-973059 (telefax della A.S. Riviera Marmi) con attestazione di conferma della ricezione alle ore 13,54 del 5.3.2004. Risulta poi dagli atti che alle ore 13,56 dello stesso 5.3.2004 l’attestazione dell’invio della ricezione alla A.S. Riviera Marmi è stato trasmesso, a mezzo telefax 091-6805312, al Giudice Sportivo Regionale. Pertanto la procedura adottata dalla ricorrente, ed oggi appellante A.S. Trapani, risulta corretta. Conseguenza della ritenuta insussistenza della dichiarata inammissibilità dichiarata dal primo giudice, ai sensi dell’art. 33.5 C.G.S. l’annullamento della decisione impugnata e l’invio degli atti all’organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Trapani, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 35 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastico per l’esame di merito del reclamo proposto dalla A.S. Trapani avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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