F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MAIOLO FRANCESCO (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 32/C del 17.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MAIOLO FRANCESCO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 32/C del 17.2.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 12 gennaio 2004 in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla U.S. Isola Capo Rizzuto avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria con il quale il calciatore Maiolo Francesco veniva squalificato fino al 30.6.2006, riduceva la squalifica inflitta allo stesso fino al 30.6.2005. Contro tale decisione proponeva appello avanti a questa Commissione d’Appello Federale l’Unione Sportiva Isola Capo Rizzuto sostenendo come fosse stato identificato il vero autore del fatto (aggressione all’assistente di gara svoltasi il 7.12.2003 in Cetraro fra il Cetraro e l’Unione Sportiva Capo Rizzuto). Chiedeva pertanto fosse tolta la squalifica al capitano della squadra Maiolo Francesco, qualificato quale capitano della squadra non essendo stato individuato l’autore materiale dell’increscioso gesto; chiedeva poi una riduzione della pena. La Commissione di Appello Federale con delibera del 16.2.2004 riduceva la squalifica sino al 30.3.2005. L’U.S. Isola presentava a questa Commissione d’Appello Federale ricorso per revocazione sostenendo come autore del gesto si fosse autoaccusato altro calciatore della U.S. Isola e come si dovesse sentire a testimonianza, al posto del Direttore di gara (già sentito dalla Commissione Disciplinare) il Collaboratore dello stesso che avrebbe riferito sull’identità del vero autore dei fatti. Il ricorso per revocazione è inammissibile ex art. 35 lett. c), in quanto i documenti prodotti non sono influenti ai fini della decisione, basata su atti ufficiali di gara precisi, univoci, non contraddittori e che, pertanto, fanno piena prova ex art. 31 lett. a) C.G.S.. Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’U.S. Isola di Capo Rizzuto (Crotone).
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