F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’A.S. S. AMBROGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. AMBROGIO/ S. APOLLINARE DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04
APPELLO DELL’A.S. S. AMBROGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. AMBROGIO/
S. APOLLINARE DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)
In data 18.3.2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone confermava
nei confronti della società ricorrente le sanzioni inflitte dal detto Giudice Sportivo
perdita della gara per 3-0, l’ammenda di euro 500 e la squalifica dei giocatori Angelosanto
fino al 31.5.2008, Fusco fino al 31.1.2007, e Iannattone fino al 31.1.2007.
La società ha proposto appello avverso tale decisione per motivi di legittimità rilevando
la mancata escussione in giudizio della società reclamante nel giudizio di secondo
grado, espressamente richiesta nei motivi di ricorso, così come richiesto dall’art. 32 comma
6 C.G.S..
In riferimento al motivo di gravame va osservato che, benché nel testo della decisione
si legga “udita, come da richiesta, la società interessata”, dall’esame degli atti non si rinviene
traccia di tale audizione. In effetti la possibilità di essere sentiti in giudizio di secondo
grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti, attinente alla instaurazione
del contraddittorio sui fatti contestati, diritto che gli stessi non sono stati posti nella condizione
di esercitare. Trattandosi di una disposizione chiaramente volta a garantire l’esercizio
del diritto di difesa, la sua violazione comporta dunque anche la nullità della pronuncia, la
necessità che venga ripetuto il giudizio, e che il ricorrente sia offerta la possibilità di articolare,
in prima persona ed in forma orale, le argomentazioni in cui consiste la sua difesa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.S. S. Ambrogio di Sant’Ambrogio di Garigliano (Frosinone), annulla l’impugnata delibera,
ai sensi dell’art. 35 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli
atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per nuovo esame di
merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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