F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KARMALAND/INTERFIVE VIGEVANO DEL 21.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 345 del 26.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KARMALAND/INTERFIVE VIGEVANO DEL 21.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 345 del 26.3.2004) In seguito alla disputa della gara Karmaland/Interfive Vigevano del 21.2.2004, la U.S. Karmaland proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque segnalando che nella gara suddetta la Società Interfive Vigevano, pur avendo elencato nella distinta tre calciatori nati dopo il 31.12.1981, ne aveva effettivamente schierati in campo sin dall’inizio soltanto due, mentre il terzo, precisamente il n. 13 Pagano Pietro, si era presentato all’arbitro per il riconoscimento ed era stato ammesso in campo soltanto a gara iniziata. Sosteneva la reclamante che la Interfive Vigevano non aveva in tal modo rispettato le disposizioni regolamentari che fanno obbligo alle Società di impiegare almeno tre giocatori nati successivamente al 31.12.1981. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata nel C.U. n. 312 del 10 marzo 2004, accoglieva il reclamo della U.S. Karmaland ed infliggeva alla Interfive Vigevano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. La Interfive Vigevano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo la riforma della decisione del Giudice Sportivo ed il ripristino del risultato acquisito sul campo: Karmaland/Interfive Vigevano 4-6. Nel gravame la reclamante ammetteva la circostanza, peraltro inequivocabilmente risultante dal referto arbitrale, che il calciatore Pagano Pietro era entrato in campo, previo riconoscimento formale da parte degli arbitri, a gara iniziata e precisamente al 5’ del primo tempo, ma sosteneva che l’inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata agli arbitri prima dell’inizio della gara soddisfaceva pienamente la disposizione di cui al C.U. n. 1/2003 della Divisione Calcio a Cinque riguardante i “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” che recita: “...l’impiego dovrà risultare con l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”. Sosteneva infatti la Interfive che, non essendo previsto dalla norma regolamentare l’obbligo della presenza in campo o in panchina per tutta la durata della gara dei tre calciatori nati dopo il 31 dicembre 1981 regolarmente inseriti nella distinta, il caso di specie andava equiparato a quello in cui uno dei tre “giovani” dovesse lasciare in anticipo il campo di giuoco in seguito ad infortunio od espulsione, oppure dovesse recarsi temporaneamente negli spogliatoi per modificare la tenuta di gioco o per un momentaneo malessere. Lamentava infine di non aver potuto utilizzare interamente il tempo di attesa, sebbene avesse tempestivamente richiesto all’arbitro di posticipare l’inizio della gara proprio per attendere l’arrivo del calciatore Pagano e dell’allenatore Monni, i quali erano giunti in ritardo sul luogo a causa delle avverse condizioni atmosferiche. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 345 del 26 marzo 2004, rigettava il reclamo. Ha interposto appello la Interfive Vigevano chiedendo la riforma della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. La ricorrente deduce anche in questa sede l’errata interpretazione da parte della Commissione Disciplinare della disposizione di cui al C.U. n. 1 della Divisione Calcio a Cinque relativa alla stagione 2003/2004 ed insiste sulla mancata concessione da parte degli arbitri del “tempo di attesa” di trenta minuti, che avrebbe consentito al Pagano, già presente nel recinto di giuoco, di presentarsi regolarmente in campo. La C.A.F. rileva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, con conseguente incameramento della tassa. L’interpretazione delle disposizioni relative alla partecipazione alle gare di tre giovani calciatori (C.U. n. 1 della stagione sportiva 2003/2004) non può essre diversa da quella fornita nei precedenti gradi di giudizio, attesa la ratio di tali disposizioni, che consiste nel favorire concretamente la presenza e la partecipazione agonistica alle gare di calciatori nati dopo il 31 dicembre 1981. Infatti è evidente che siffatto intendimento non può dirsi conseguito nel caso di inserimento “virtuale” in distinta di tre calciatori provvisti del requisito dell’età, non accompagnato dalla effettiva presenza in campo degli stessi. Altro problema è quello della contemporanea utilizzata dei tre giovani calciatori, che non è obbligatoria viste le particolari modalità di giuoco del calcio a cinque, il cui regolamento consente la sostituzione volante. Proprio alle peculiarità del giuoco si riferisce la citata circolare n. 1 precisando che “...l’impiego dovrà risultare con l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”. Deve quindi essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinare che ha ritenuto non conforme alle disposizioni regolamentari la condotta tenuta dall’appellante in occasione della gara in esame. Quanto alle deduzioni dell’appellante relative alla mancata utilizzazione del “tempo di attesa” regolamentare, è sufficiente rilevare che la ricostruzione dei fatti prospettata nel ricorso è del tutto sfornita di riscontri probatori, non risultando dai referti arbitrali (unica fonte di prova utilizzabile nel presente procedimento) alcuna richiesta di differimento dell’inizio della gara da parte dei dirigenti della Interfive Vigevano. Sul punto la Commissione Disciplinare motivato la propria decisione in modo del tutto convincente ed immune da censura, rilevando tra l’altro che se i dirigenti della Società si fossero avvalsi della facoltà di usufruire del tempo di attesa, tale richiesta non sarebbe stata sindacabile da parte del direttore di gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Interfive di Vigevano (Pavia). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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