F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 RICORSO PER REVOCAZIONE A.S. EUROPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SCAGLIA ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 32 del 29.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04
RICORSO PER REVOCAZIONE A.S. EUROPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 21.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SCAGLIA ANDREA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle
d’Aosta - Com. Uff. n. 32 del 29.1.2004)
Il Sig. Mario Piceni, Presidente dell’A.S. Europa di Alessandria ha proposto ricorso
avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-
Valle d’Aosta L.N.D. di cui al C.U. n. 32 del 29 gennaio 2004 con la quale era stata
confermata la squalifica fino al 21.6.2004 inflitta al calciatore Scaglia Andrea in relazione
ai fatti avvenuti durante la gara Asca/Europa del 20.12.2003.
Il ricorso è basato sulla dichiarazione scritta rilasciata apparentemente dal Sig. Fabio
Mandaglio arbitro della gara di che trattasi. In essa il suddetto afferma di essersi accorto
in occasione di una gara studentesca alla quale aveva assistito di aver scambiato il calciatore
Scaglia con un altro della stessa Società a nome Cortino Danilo, responsabile effettivo
dei fatti descritti nel referto.
Si osserva preliminarmente che trattasi in sostanza di una istanza di revocazione
della decisione della Commissione Disciplinare divenuta ormai definitiva. L’istanza stessa
deve essere ritenuta ammissibile in quanto basata da fatto nuovo costituito dalla suindicata
dichiarazione dell’arbitro.
Devesi peraltro rilevare che l’affermazione rilasciata il 18.3.2004, a ben tre mesi di distanza
dalla gara che ha dato origine alla sanzione non può essere ritenuta di valore pro-
batorio tale da far annullare la decisione a suo tempo adottata sulla base di un preciso referto
e del successivo supplemento di rapporto, date anche le circostanze poco chiare in
cui il riconoscimento postumo del colpevole sarebbe avvenuto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Europa
di Alessandria. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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