F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE GORETTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 59 del 12.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE GORETTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 12.12.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 12 febbraio 2004, confermava al calciatore Goretti Luca, tesserato della Polisportiva Euro Cesanense, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, per comportamento violento nei confronti del direttore della gara Pol. Euro Cesanense/Villa Palombara del 6.12.2003. Avverso questa decisione il Goretti proponeva appello, con una serie di motivi in fatto e in diritto, nuovamente, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, che con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 dell’11 marzo 2004, disponeva la trasmissione degli atti alla C.A.F. per competenza. Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dall’art. 33 comma 2 C.G.S.. Solo per completezza va aggiunto che sussiste, anche, un ulteriore motivo di inammissibilità in quanto il ricorso risulta firmato dal solo difensore del Goretti (nominato da quest’ultimo, esclusivamente, suo rappresentante e difensore nel procedimento). Deve disporsi l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Goretti Luca. Ordina incamerarsi la tassa
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