F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’U.S. CALCIO STECCATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILA REGIA/CALCIO STECCATO DEL 9.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 94 del 9.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04
APPELLO DELL’U.S. CALCIO STECCATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SILA REGIA/CALCIO STECCATO DEL 9.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 94 del 9.3.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone in merito alla gara Sila
Regia/Calcio Steccato dell’1.2.2004:
- squalificava il calciatore Perri Angelo Società Sila Regia per anni tre per aver colpito con
un pugno il direttore di gara, che a seguito dello stesso non era in grado di proseguire la
gara sospendendola al 25° del seconto tempo;
- infliggeva alla Società Sila Regia la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 3-0 a seguito della impossibilità del direttore di gara a proseguire l’incontro a
causa dell’atto di violenza subito (Com. Uff. n. 25 del 4 febbraio 2004).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - ascoltato a
chiarimenti il direttore di gara che precisava come il colpo ricevuto non fosse particolarmente
violento, e che la sua caduta non fosse dovuta al pugno sferrato ma dal fatto che
cercava di allontanarsi dal capannello di giocatori che si era formato -;
- considerato che lo stesso direttore di gara dichiarava, inoltre, che i giramenti di testa avvertiti
al suo rientro negli spogliatoi potevano essere dovuti a motivi diversi dal colpo ricevuto;
- valutato che la delineata situazione non rivestiva gli indispensabili requisiti necessari per
la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara, di cui all’art. 65 N.O.I.F. disponeva
la ripetizione della gara, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Perri Angelo fino
al 5.2.2006 (Com. Uff. n. 94 dell’8 marzo 2004).
Ricorreva avanti la Commissione d’Appello Federale la U.S. Calcio Steccato esponendo
vari motivi in fatto e diritto che, a suo dire, avrebbero reso necessaria la riforma
della appellata delibera adottata dalla Commissione Disciplinare.
L’appello è inammissibile.
Recita l’art. 33.2 C.G.S.:
- “Il procedimento è instaurato: su ricorso della parte che deve essere inviato entro il
settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è
stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è
prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla
data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese,
copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo,
deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione
nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione
deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di
tre giorni l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista.
La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro
le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante.
Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo
entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”.
A sua volta l’art. 29.5 C.G.S. stabilisce che copia della dichiarazione e dei motivi di
reclamo devono essere inviati, contestualmente, all’eventuale controparte: e tale mancanza
generale l’inammissibilità ex art. 29.9 C.G.S..
Dagli atti posti all’attenzione di questa Commissione d’Appello Federale non risulta
che la società appellante (U.S. Calcio Steccato) abbia contestualmente inviato alla con-
troparte copia della richiesta degli atti inviata all’organo giudicante: e tale mancanza genera
l’inammissibilità del ricorso.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dall’U.S. Calcio Steccato di Steccato di Cutro (Cotrone)
per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali.
Ordina incamerarsi la tassa versata.
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