F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’U.S. VIRTUS PANZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.11.2005 INFLITTA AL CALCIATORE ROMANO LUCA E AVVERSO ALTRI PROVVEDIMENTI SEGUITO GARA VIRTUS PANZA/VIRTUS SECONDIGLIANO DEL 16.11.2003 E VIRTUS PANZA/REAL CAPODIMONTE DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 67 dell’1.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04
APPELLO DELL’U.S. VIRTUS PANZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 10.11.2005 INFLITTA AL CALCIATORE ROMANO LUCA E AVVERSO
ALTRI PROVVEDIMENTI SEGUITO GARA VIRTUS PANZA/VIRTUS SECONDIGLIANO
DEL 16.11.2003 E VIRTUS PANZA/REAL CAPODIMONTE DEL 21.12.2003 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com.
Uff. n. 67 dell’1.4.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Napoli, per fatti intervenuti nella
gara Virtus Panza/Virtus Secondigliano del 16.11.2003, squalificava il calciatore Romano
Luca fino al 20.11.2005 (C.U. n. 13 del 20 novembre 2003).
Lo stesso Giudice Sportivo, per fatti verificatisi in occasione della gara Virtus
Panza/Real Capodimonte del 21.12.2003, infliggeva alla società Virtus Panza l’ammenda
di Euro 500,00 per i gravissimi fatti violenti dei propri tifosi, imponeva di risarcire i danni
subiti dall’auto del direttore di gara e di rimettere gli atti al Comitato Regionale Campania
per la relativa quantificazione del danno. Infliggeva al Sig. Luca Romano l’ulteriore squalifica
mediante la squalifica fino al 20 novembre 2008 con proposta di preclusione. Omologava
il risultato di 0-0 conseguito sul campo, diffidava la società Virtus Panza a non violare il
C.G.S. pena una eventuale squalifica del campo di gioco (C.U. n. 24 del 15 gennaio 2004).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, disposta la riunione,
per connessione soggettiva ed oggettiva, dei reclami proposti dagli interessati, rigettava
il reclamo proposto dal calciatore Romano Luca e dalla società Virtus Panza in
ordine alla gara del 16.11.2003:
- annullava il prolungamento di squalifica fino al 20.11.2008, nonché la proposta di preclusione,
a carico del calciatore Romano Luca;
- accoglieva, in ordine al prolungamento di squalifica a carico del calciatore Romano Luca,
il reclamo proposto dal calciatore medesimo (a favore del quale si dispone la restituzione
della tassa reclamo, erroneamente versata nella misura di euro 104,00, eccedente
l’importo prescritto);
- accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla società Virtus Panza in ordine al prolungamento
della squalifica a carico del calciatore Romano Luca, rigettando nel resto;
- nulla disponeva in ordine alla tassa reclamo, relativa alla gara del 21.12.2003, non versata
dalla società Virtus Panza.
Ricorrevano avanti la Commissione d’Appello Federale la Virtus Panza ed il calciatore
Romano Luca sostenendo come la gara del 21.12.2003 si fosse svolta regolarmente,
come le circostanze riferite dall’arbitro nel suo referto e nel supplemento di rapporto
fossero privi di riscontri oggettivi; come non vi siano state condotte violente ed intimidatorie
del pubblico di casa nei confronti dell’arbitro; come l’auto dello stesso fosse già
danneggiata o lo fosse stata da terzi estranei e al di fuori di qualsiasi controllo da parte
della società.
Chiedeva pertanto di annullare la delibera della Commissione Disciplinare e per i fatti
relativi alla gara Virtus Panza/Virtus Secondigliano del 16.11.2003, ridurre la squalifica sino
al 20.11.2005 inflitta al calciatore Luca Romano; per i fatti relativi alla gara Virtus Panza/
Real Capodimonte del 21.12.2003, annullare l’obbligo di risarcire i danni all’auto del direttore
di gara, ridurre la sanzione di euro 500,00 inflitta alla società Virtus Panza.
L’appello è infondato e va respinto.
Risulta dagli atti come, a seguito dei fatti verificatisi nella gara del 16.11.2003, il Giudice
Sportivo aveva squalificato fino al 20.11.2005 il calciatore Romano Luca per gesti di
particolare gravità, fra i quali uno “sputo all’occhio sinistro” ed il tentativo di sferrare un pugno
al direttore di gara.
Così come risulta dagli atti che gli inqualificabili fatti cui è rimasto vittima il direttore di
gara in occasione della partita del 21.12.2003 sono addebitabili ad un sostenitore della
Virtus Panza, ancorché non identificato.
Commisurata all’infrazione commessa dal calciatore Romano Luca in occasione della
gara del 16.11.2003, ed ai fatti incresciosi in occasione della gara del 21.12.2003, rientranti
con certezza nell’ambito della responsabilità oggettiva della società Virtus Panza,
congrue risultano le sanzioni comminate.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Virtus
Panza di Panza d’Ischia (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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