F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’A.S. GIARROSSA AVVERSO LA DECLARATIORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA STECLA BRINDISI/GIAR- ROSSA DEL 26.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 77 del 14.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04
APPELLO DELL’A.S. GIARROSSA AVVERSO LA DECLARATIORIA DI INAMMISSIBILITÀ
DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA STECLA BRINDISI/GIAR-
ROSSA DEL 26.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 77 del 14.4.2004)
L’A.S. Giarrossa proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Basilicata che aveva sancito l’inammissibilità del reclamo
con cui veniva impugnata la validità della gara Stecla Brindisi/Giarrossa.
Nella decisione si rilevava come la società reclamante non avesse comunicato il ricorso
alla controparte, come previsto dall’art. 42 C.G.S., omettendo di inviarne copia con
lettera raccomandata.
Osserva la C.A.F. che l’A.S. Giarrossa ha esibito nella presente sede d’appello la ricevuta
mancante.
Dall’esame degli atti e del ricorso si evince come in effetti la società avesse inviato
alla controparte copia del ricorso a mezzo raccomandata AR in data 29.3.2004, avendo
unicamente omesso di allegare al ricorso la relativa ricevuta.
Rilevato che pertanto il requisito fondamentale per la instaurazione del contraddittorio
era stato adempiuto, così come previsto dall’art. 42 C.G.S., l’impugnata delibera va, quindi,
annullata con rinvio alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo giudizio.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.S. Giarrossa di Potenza, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5
C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito del reclamo
proposto dall’A.S. Giarrossa avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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