F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO CALCIO/NUOVA SAN VITALIANO DEL 20.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DELL’A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO
CALCIO/NUOVA SAN VITALIANO DEL 20.3.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004)
L’A.S. Barano Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 76 del 29 aprile 2001,
con la quale - su ricorso della Soc. Nuova San Vitaliano per asserita posizione irregolare
del calciatore Mennella Carmine - infliggeva al Barano Calcio la sanzione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Campionato di Promozione, gara Barano/Nuova
San Vitaliano del 20.3.2004).
Sostiene la ricorrente che la posizione del Mennella era invece del tutto regolare in
quanto nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione, 2003/2004, come da Comunicato
Ufficiale n. 1 della L.N.D., è stata data facoltà di partecipazione, in relazione all’età minima,
ai calciatori “infrasedicenni” (cioè al di sotto dei sedici anni) nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34.3 delle N.O.I.F. che prescrive la rituale certificazione rilasciata dai competenti
Comitati Regionali. Il calciatore Mennella Carmine, nato il 24 gennaio 1987, aveva pieno
diritto a partecipare alla gara del 20 marzo 2004, in quanto, con il raggiungimento del diciassettesimo
anno, non aveva più bisogno dell’autorizzazione prevista esclusivamente per i calciatori
di età anagrafica di anni quindici per i quali il passaggio ad attività agonistiche di intensità
maggiore rispetto ai campionati giovanili va valutato attraverso particolari certificazioni.
Ritiene la C.A.F. che tale tesi, basata su quanto risulta dagli atti ufficiali, sia da accogliere
con conseguente annullamento della delibera impugnata.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.S. Barano Calcio di Barano d’Ischia (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ripristinando,
altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi
la tassa versata.
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