F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DEL C.R.C. TI.F.A.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS NOVA GIUSSANO/TI.F.A.S. DEL 12.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 42 del 29.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DEL C.R.C. TI.F.A.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS NOVA
GIUSSANO/TI.F.A.S. DEL 12.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 29.4.2004)
La C.R.C. Ti.F.A.S. ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale avverso
la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia
(C.U. n. 42 del 29 aprile 2004) che, accogliendo il reclamo della società A.S. Vis Nova Giussano,
ha ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara Vis Nova Giussano/C.R.C.
Ti.F.A.S. del 12.4.2004 terminata con il risultato di 3 a 2.
Il ricorso è inammissibile.
Il Comunicato Ufficiale n. 117/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha infatti
stabilito l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per
le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti
disponendo che per i procedimenti di ultima istanza avanti la C.A.F. l’appello deve
essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società
cointeressata entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione
appellata nel C.U. del Comitato Regionale.
Nel caso in esame l’impugnata decisione risulta pubblicata sul C.U. n. 42 del 29 aprile
2004 e la C.R.C. Ti.F.A.S. in data 30.4.2004 ha solo preannunciato reclamo presentando i
motivi in data 4.5.2004 allorché era scaduto il termine perentorio come sopra indicato.
Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento
della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 32 n. 2 C.G.S. e
del Com. Uff. n. 117/A del 20.1.2004, per tardività, l’appello come sopra proposto dal
C.R.C. Ti.F.A.S. di Fino Mornasco (Como). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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