F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’A.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOJANO/ ACLI CAMPOBASSO DEL 31.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 40 del 22.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DELL’A.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOJANO/
ACLI CAMPOBASSO DEL 31.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica -
Com. Uff. n. 40 del 22.4.2004)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul C.U. n. 40 del 22 aprile 2004,
decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Acli avverso la posizione irregolare del guardalinee
della U.S. Bojano in ordine alla gara U.S. Bojano/U.S. Acli Campobasso del
31.3.2004, deliberava:
- di infliggere alla società U.S. Bojano la punizione sportiva della perdita con il punteggio di
0-3 della gara U.S. Bojano/U.S. Acli del 31.3.2004, e di comminarle l’ammenda di euro
50,00, relativamente alla posizione irregolare del guardalinee di parte, Sig. Silva Giuseppe;
- di comminare alla società U.S. Bojano l’ulteriore ammenda di euro 20,00 per assenza in
panchina del dirigente accompagnatore.
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Bojano sostenendo
come l’assistente all’arbitro dalla stessa designato, e cioè Silva Giuseppe, fosse regolarmente
censito per la società sul “Modulo di censimento scuola calcio” quale
istruttore del settore giovanile e responsabile scuola calcio, depositato regolarmente
il 15.10.2003.
Chiedeva pertanto il ripristino del risultato conseguito sul campo e annullamento delle
sanzioni pecuniarie e in via subordinata che l’eventuale mancanza di tesseramento per
la stagione 2003/2004 del Silva comportasse l’applicazione dell’art. 12 n. 6 lett. b) C.G.S.
e non quello applicato dall’art. 12 n. 5 lett. b) C.G.S..
L’appello è infondato e va respinto.
Risulta dagli atti come il Silva Giuseppe non è stato tesserato dalla società U.S. Bojano
a nessun titolo per la stagione sportiva 2003/2004 e pertanto non aveva titolo a partecipare,
in qualità di assistente, alla gara in questione.
Ciò comporta, ai sensi dell’art. 12 n. 5 lett. b) C.G.S. la punizione sportiva della perdita
della gara.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Bojano di
Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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