F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DELL’A.C. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRESELLE/ BELVEDERE DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DELL’A.C. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRESELLE/ BELVEDERE DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004) La società A.C. Belvedere adiva la C.A.F., con lettera raccomandata del 7.5.2004, avverso il pronunciamento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto inerente la gara indicata in epigrafe, pubblicato con Com. Uff. n. 45 del 21 aprile 2004. L’incontro oggetto dell’appello, Torreselle/Belvedere del 18.4.2004, era valido per la quartultima giornata del Campionato di 2ª Categoria e come tale ricadeva nella disciplina dell’abbreviazione dei termini procedurali, come disposto dal Com. Uff. n. 117/A del 20 gennaio 2004, che per la fattispecie in esame prevedeva che i reclami alla C.A.F. relativi alla posizione irregolare di un calciatore fossero proposti entro le ore 12,00 - a mezzo telefax - del giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff. della Commissione Disciplinare, dando prova nella trasmissione del contestuale invio alla controparte. Non essendosi attenuta a tale disposizione l’appellante società Belvedere, l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. e del Com. Uff. n. 117/, per tardività, l’appello come sopra proposto dall’A.C. Belvedere di Belvedere di Tezze (Vicenza). Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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