F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.C. ATLETICO ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ANDRIA/BARLETTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 41 del 29.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04
APPELLO DELL’A.C. ATLETICO ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ATLETICO ANDRIA/BARLETTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2004)
Con reclamo del 19.4.2004 l’A.C. Atletico Andria ha adito la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia per contestare, in relazione alla gara disputata in
data 18.4.2004 con l’A.C. Barletta, la regolarità della posizione del calciatore Alessandro
Basile, tesserato per quest’ultima società. A dire della reclamante il citato calciatore sarebbe
stato dall’A.C. Barletta regolarmente schierato in campo, nonostante che sul C.U.
n. 39 dell’8 aprile 2004 fosse stata pubblicata la delibera del Giudice Sportivo che gli infliggeva
la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.
Ha resistito al reclamo l’A.C. Barletta, sostenendo che il Basile avrebbe scontato la
squalifica inflittagli nella gara immediatamente successiva a quella dell’1.4.2004 (nel corso
della quale era stato espulso), cioè in relazione alla gara disputata dalla società resistente
in data 4.4.2004 (nella quale il Basile non era stato schierato), e che quindi al momento
della pubblicazione del C.U. recante la sanzione irrogata al Basile, la stessa sarebbe
stata già scontata dal calciatore medesimo.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 29 aprile 2004 la Commissione Disciplinare
adita, accertato lo svolgimento dei fatti, come allegato dalle parti reclamante e resistente,
e ritenuto che il Basile avesse effettivamente già scontato, alla data del 18.4.2004,
la squalifica inflittagli non prendendo parte alla gara del 4.4.2004, ancorché disputata in
data anteriore a quella della pubblicazione del C.U. portante il provvedimento disciplinare
in parole, ha respinto il proposto reclamo, giudicando regolare a tutti gli effetti la posizione
del calciatore Basile nella gara in epigrafe indicata.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissione l’A.C.
Atletico Andria, con atto del 29.4.2004, ribadendo le considerazioni già espresse presso il
giudice di prime cure, in particolare appellandosi al disposto dell’art. 17, comma 2,
C.G.S., secondo il quale le sanzioni che comportano squalifica per i tesserati devono essere
scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione
del C.U., con la conseguenza che, in ipotesi, il Basile non avrebbe potuto scontare la
squalifica comminatagli in epoca anteriore alla pubblicazione del comunicato portante il
provvedimento sanzionatorio.
Reputa la C.A.F. che il proposto gravame non possa trovare accoglimento.
L’art. 17, comma 2, C.G.S., infatti, fa espressamente salva l’ipotesi di cui all’art. 41,
comma 2, C.G.S.. Tale disposizione, come è noto, applicabile nell’ambito regionale della
Lega Nazionale Dilettanti, prevede che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una
gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice
Sportivo... I Comitati... debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l’elenco
dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica”.
Ciò, indubitabilmente, significa che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio
sul C.U. ha esclusivamente natura ricognitiva, e non costitutiva della squalifica, che discende
automaticamente dall’espulsione dal campo di giuoco. Poiché è indiscusso, nel
caso di specie, che il Basile fu espulso nel corso della gara disputata in data 1.4.2004,
l’automaticità del meccanismo sanzionatorio imponeva che lo stesso dovesse scontare la
squalifica nella gara immediatamente successiva (come ha fatto, non prendendo parte alla
gara disputata dall’A.C. Barletta in data 4.4.2004), indipendentemente dall’avventura
pubblicazione a tale data del C.U. portante la sanzione.
Di conseguenza, il Basile ha partecipato alla gara disputata dall’A.C. Barletta in data
18.4.2004 in posizione assolutamente regolare, avendo già scontato, non prendendo parte
alla gara disputata in data 4.4.2004, la squalifica derivante dall’espulsione comminatagli
nel corso della gara dell’1.4.2004.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Atletico
Andria di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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