F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.S. MONTEROSSO 2002 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. MONTEROSSO 2002/ARSENAL SPEZIA 1913 DEL 13.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04
APPELLO DELL’A.S. MONTEROSSO 2002 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
A.S. MONTEROSSO 2002/ARSENAL SPEZIA 1913 DEL 13.3.2004 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 39 del
15.4.2004)
L’A.S. Monterosso 2002 ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata su C.U. n. 39 del 15 aprile
2004, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Arsenalspezia veniva
inflitta alla Società Monterosso la punizione sportiva di perdita della gara con il risultato di
0-3, in relazione ai fatti verificatesi il 13 marzo 2004 nel corso della gara fra il Monterosso
e Arsenalspezia.
Detto incontro era stato sospeso dall’arbitro che non si era sentito più in condizioni
psicofisiche per portare al termine l’incontro stesso, a seguito dell’aggressione subita da
parte del giocatore Carlà Rocco che lo aveva afferrato al collo con le mani stringendoglielo
con forza fino a togliergli il respiro sbattendolo quindi violentemente contro la recinzione
del terreno di gioco.
Il Giudice Sportivo aveva disposto la ripetizione della gara ritenendo non sussistenti
le condizioni per poterla sospendere.
Ritiene la C.A.F. che il ricorso della Monterosso debba essere respinto in quanto i fatti
accaduti, così come descritti negli atti ufficiali di gara dimostrano la gravità dell’aggressione
subita dall’arbitro tale da non consentirgli un sereno proseguimento della sua attività;
giustamente pertanto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria
ha deliberato di infliggere alla Società Monterosso la perdita della gara per 0-3 ai sensi
dell’art. 12 co. 1 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Monterosso
2002 di Monterosso al Mare (Spezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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