F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELLA POL. REAL MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAFRANCA/REAL MESSINA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04
APPELLO DELLA POL. REAL MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
VILLAFRANCA/REAL MESSINA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in merito al reclamo
proposto dalla Polisportiva Real Messina, che segnalava la posizione irregolare di n.
6 calciatori (Pirri Cristian, Laganà Claudio, Merlino Dario, Frassica Emanuele, Monaco
Francesco, Cardiello Matteo) schierati dalla società Villafranca, nella gara Villafranca/Real
Messina del 9.5.2004, respingeva lo stesso risultando tutti i calciatori sopramenzionati regolarmente
tesserati per la società Villafranca.
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Polisportiva Real Messina
contestando questa volta il regolare trasferimento del calciatore Merlino Dario alla società
Villafranca avvenuto, a dire della appellante, in violazione dell’art. 103 bis N.O.I.F. e schierato
nella gara in esame.
Chiedeva pertanto che le venisse assegnata la vittoria della gara.
L’appello è inammissibile.
L’art. 33.4 C.G.S. stabilisce:
4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente
ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili.
Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo,
alla controparte.
Orbene risulta dagli atti come quello proposto davanti alla C.A.F. e cioè un irregolare
trasferimento sia un motivo nuovo rispetto a quello (rigettato), di un irregolare tesseramento,
peraltro a suo tempo proposto in forma generica e contrario, già in primo grado, a
quanto precisato dall’art. 29.6 C.G.S.; “i reclami redatti senza motivazione e comunque in
forma generica sono inammissibili”.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla
Pol. Real Messina 1979 di Messina. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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