F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIO X/GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DEL 4.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 29.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIO X/GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DEL 4.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 29.4.2004) Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del giorno 8 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica infliggeva alla soc. Gioventù Calcio Cerignola la sanzione sportiva della perdita della gara S. Pio X Lucera/Gioventù Calcio Cerignola del 4.1.2004 per non avere potuto schierare in campo dal 37’ del secondo tempo più di 6 calciatori. Reclamava la società osservando che alla gara aveva preso parte, nelle fila della soc. S. Pio X Lucera, il calciatore De Mare Gianluca benché non regolarmente tesserato. Chiedeva, pertanto, che la sanzione della perdita della gara fosse inflitta a detta società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado rilevava, tuttavia, che il reclamo era stato inoltrato oltre i prescritti sette giorni dalla data del comunicato e lo dichiarava di conseguenza inammissibile (decisione di cui al Com. Uff. n. 29 del 21 gennaio 2004). Impugnava detta decisione la società che eccepiva come il ricorso fosse stato inviato nei termini, e cioè il 12.1.2004 (lunedì) relativamente a decisione resa nota con comunicato del giorno 4 precedente. Questa Commissione d’Appello condivideva il rilievo della società e, annullata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, rimetteva gli atti allo stesso per l’esame del merito (Com. Uff. n. 34/C del 26.2.2004). In sede di rinvio l’osservazione della soc. Gioventù Calcio Cerignola circa la posizione del De Mare non aveva successo dal momento che il Giudice Sportivo di 2° Grado, rilevata la regolarità della posizione del calciatore, tesserato per la soc. S. Pio X LUcera sin dal 19.12.2003, respingeva il reclamo. La decisione, resa nota con il Com. Uff. n. 44 del 29 aprile 2004, veniva impugnata ancora una volta dalla società che, nel ribadire l’irregolarità della posizione del De Mare, esponeva certi fatti ed avanzava il sospetto che “quanto successo nasconde(-sse) molti punti poco chiari”. L’appello della società Gioventù Calcio Cerignola, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. È emerso, difatti e come già rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, che il calciatore De Mare si è tesserato regolarmente con la soc. S. Pio X Lucera il 19.12.2003, essendosi svincolato dalla precedente società, la Monti Daunia, il 17 dicembre dello stesso 2003. All’epoca della gara (4.1.2004) la sua posizione era pertanto regolare e non ha inciso in alcun modo sulla regolarità della gara della sua (nuova) società di appartenenza con la Gioventù Calcio Cerignola. L’appellante ha fatto riferimento, nel suo gravame, a circostanze che farebbero pensare a qualcosa di “poco chiaro” in merito alla posizione del De Mare, ma i fatti esposti, che muovono dall’iniziale mancato reperimento, presso gli uffici del Comitato Provinciale di Foggia, della documentazione relativa al tesseramento del calciatore, non fanno pensare necessariamente alla commissione di chissà quale imbroglio, potendosi spiegare alla luce di quei tanti disguidi che si verificano di frequente in un qualsiasi ufficio del nostro Paese. In mancanza, peraltro, di valide ragioni per ricorrere a condotte di tale gravità che non sia il semplice esito di una gara di calcio di un Campionato Regionale Allievi. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l’appello della soc. Gioventù Calcio Cerignola deve essere, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclami deve essere a sua volta incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi, la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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