F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELL’U.S. ORATORIO MOMPIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORATORIO MOMPIANO/SERLE DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 45 bis del 21.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELL’U.S. ORATORIO MOMPIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORATORIO MOMPIANO/SERLE DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 45 bis del 21.5.2004) In data 21.5.2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia irrogava nei confronti della società ricorrente la sanzione della perdita della gara per 3-0, sul presupposto che la società aveva schierato il calciatore Conti Stefano nella gara dei play-off Oratorio Mompiano/Serle del 16.5.2004, benché quest’ultimo avesse riportato la squalifica per somma di ammonizioni, l’ultima delle quali ricevuta in una gara di recupero, effettuata dopo l’ultima giornata di campionato. La Disciplinare argomentava la propria decisione rappresentando che il nuovo art. 14 comma 12 C.G.S. stabilisce che solo la squalifica per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione successiva; mentre nel caso di specie l’ammonizione sarebbe stata riportata in una gara di recupero, successiva alla ultima partita di campionato, e pertanto la squalifica avrebbe dovuto essere scontata nei play-off. Questa intepretazione non appare congrua e la decisione va riformata. In verità, la “ratio” disposizione richiamata mira ad impedire che i giocatori che riportino una ammonizione nell’ultima gara di campionato debbano, per questa ragione, saltare le gare di play-off e play-out, e dunque è volta a far sì che negli spareggi successivi al campionato non si determinino assenze per squalifica sulla base di recidiva a seguito di ammonizioni. Nel caso specifico la società non ha potuto far scontare la squalifica al giocatore nella ulteriore gara di recupero seguita a quella in cui è stata riportata l’ammonizione, in quanto il comunicato ufficiale della squalifica non era stato ancora emanato. In conseguenza dell’applicazione del predetto principio, pertanto, la situazione “de qua” va equiparata a quella prevista dall’art. 14 c. 12, ossia alla somma di ammonizioni perfezionatasi nell’ultima gara di campionato, e pertanto la squalifica doveva essere scontata nella prima gara del successivo campionato. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Oratorio Mompiano di Mompiano (BS), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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