F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELL’A.S. AMOROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMOROSI/ FRASSO CLUB DEL 24.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 13.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELL’A.S. AMOROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMOROSI/ FRASSO CLUB DEL 24.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 13.5.2004) Con ricorso datato 14.5.2004, l’Associazione Sportiva Amorosi reclamava avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con cui era stata inflitta la perdita della gara contro il Frasso Club del 24.4.2004 per 0-6 in relazione alla posizione del calciatore Giacomo Bellafemmina. Va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto ex adverso al Giudice Sportivo non fu preceduto da preannuncio telegrafico, come prescritto dalle vigenti norme regolamentari, cosa questa che comportava che lo stesso non potesse essere preso in considerazione e pertanto che non doveva essere adottato al riguardo alcun provvedimento (art. 35 C.G.S.), vizio questo che si estende alla successiva decisione della Commissione Disciplinare. Va conseguentemente annullata la decisione impugnata e ripristinato il risultato conseguito sul campo. Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Amorosi di Amorosi (Benevento), annulla senza rinvio, ai sensi dell’art. 35 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto in prime cure dalla soc. Frasso Club, ripristinando, altresì il risultato di 9-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.
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