F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL CALCIATORE RUGGIERI MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 67 del 6.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL CALCIATORE RUGGIERI MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 67 del 6.5.2004) Il Sig. Ruggieri Massimiliano, calciatore tesserato per la A.S. Porto ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 67 del 6 maggio 2004 con la quale veniva ridotta la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo di 1° grado fino al 28.2.2005. Si osserva preliminarmente che il reclamo stesso può essere considerato ammissibile in quanto basato sulla presunta ed eccepita contraddittorietà della motivazione. Sostiene infatti il reclamante che pur avendo la Commissione Disciplinare, accogliendo la tesi difensiva, riconosciuto che nella fattispecie non ricorrevano veri e propri atti di violenza nei confronti del Giudice di gara bensì solo “Smodate proteste”, aveva poi irrogato una sanzione di 10 mesi di squalifica che solitamente viene applicata solo a comportamenti violenti. Osserva la C.A.F. che dall’esame degli atti e in particolare dal referto dell’arbitro e dal suo successivo supplemento di rapporto risulta che i fatti ascritti al Ruggieri sono di particolare gravità, a prescindere dal verificarsi o meno di veri e propri atti di violenza nei confronti dell’arbitro. La sanzione erogata, così come già ridotta dalla Commissione Disciplinare, risulta pertanto congrua rispetto alla obiettiva gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Ruggieri Massimiliano e dispone incamerarsi la tassa versata.
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