F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELL’A.S. R.C. 81 ENNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/ R.C. 81 ENNA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELL’A.S. R.C. 81 ENNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/ R.C. 81 ENNA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004) La A.S. R.C. 81 Enna ha proposto ricorso per l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 54 del 26 maggio 2004 relativa alla gara Casteltermini/R.C. 81 Enna. Sostiene la ricorrente che il giocatore Vincenzo Firrera della Casteltermini avrebbe preso parte alla gara benché squalificato, sotto le mentite spoglie del gemello Alessandro; contesta inoltre la mancata istruzione probatoria sul fatto e chiede l’annullamento della delibera impugnata. Osserva la C.A.F. che dagli atti ufficiali della gara in particolare dal referto arbitrale e dal rapporto del Commissario di Campo, nulla risulta circa l’asserita segnalazione fatta all’arbitro fra il primo e secondo tempo, da uno dei dirigenti accompagnatori della A.S. Enna; dalla distinta dei giocatori partecipanti alla gara risulta il nome del Firrera Alessandro identificato tramite il suo numero di matricola e pertanto deve escludersi perché del tutto carente di prova, che si possa essere verificata la sostituzione lamentata dalla reclamante. L’indagine istruttoria richiesta non è ammissibile in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. R.C. 81 Enna di Enna e dispone incamerarsi la tassa versata.
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