F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DELL’A.C. MALISETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE SETTESOLDI GIONATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 20.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04
APPELLO DELL’A.C. MALISETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO ALL’1.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE SETTESOLDI GIONATA (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n.
52 del 20.5.2004)
Con reclamo ritualmente presentato la A.C. Malisetti ha impugnato dinanzi a questa
Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana (C.U. n. 52 del 20.5.2004) che, confermando quanto deciso dal
Giudice Sportivo, ha applicato al calciatore Settesoldi Gionata la sanzione sportiva della
squalifica fino all’1.4.2005.
A sostegno del gravame proposto la società ricorrente assumeva sostanzialmente
l’involontario contatto del calciatore con il Direttore di gara che sarebbe stato colpito con
un calcio alla gamba solo accidentalmente e conseguentemente chiedeva una congrua riduzione
della squalifica inflitta.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi posti a fondamento dell’impugnazione evidenziano, infatti, circostanze attinenti
al merito della decisione e non proponibili in questa sede in quanto non viene pro-
spettato alcun motivo riconducibile a quelli tassativamente previsti dall’articolo 33 comma
1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F..
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento
della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dall’A.C. Malisetti di Prato. Dispone incamerarsi la tassa
versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DELL’A.C. MALISETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE SETTESOLDI GIONATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 20.5.2004)"