F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DEL G.S. A.C.O. S. FILIPPO NERI AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL DR. ANTINORI BERARDINO E DELL’AMMENDA DI e 100,00 AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 95 del 19.6.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03
RECLAMO DEL G.S. A.C.O. S. FILIPPO NERI AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE
PER MESI 2 AL DR. ANTINORI BERARDINO E DELL’AMMENDA DI e
100,00 AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio - Com. Uff. n. 95 del 19.6.2003)
Con atto del 1° luglio 2003, la società A.C.O. S. Filippo Neri, adiva la C.A.F. avverso il
provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, che
con Com. Uff. n. 95 del 19 giugno 2003, a seguito del deferimento del Procuratore Federale,
infliggeva al Vice Presidente, Antinori Berardino, la sanzione dell’inibizione per mesi
2 ed alla società la sanzione dell’ammenda di e 100,00 per responsabilità oggettiva, per
le dichiarazioni rese dal tesserato nel corso di una trasmissione televisiva.
Deduce la reclamante l’infondatezza dell’addebito per non avere il tesserato pronunciato
le frasi considerate irriguardose nei confronti della classe arbitrale del Comitato Re-
gionale Lazio, né nel corso della trasmissione televisiva, né a mezzo di giornali sportivi
che riportavano le dichiarazioni dell’Antinori.
Osserva la C.A.F. che, esaminati gli atti acquisiti, comprensivi della relazione dell’Ufficio
Indagini, è risultato che le espressioni usate dall’Antinori, generiche ed impersonali,
non possano essere considerate violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S., stante l’estrema
tenuità delle stesse.
Tanto premesso la C.A.F., ritiene che le motivazioni addotte possano comportare
l’accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento dell’impugnata decisione.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal G.S. A.C.O. S.
Filippo Neri di Roma, annullando l’impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa versata.
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