• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03
RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE
DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE
AL CAMPIONATO DI SERIE B PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI
DI CUI ALL’ART. 1 C.G.S. COMMESSE DAI SUOI CALCIATORI, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)
RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE
INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE E MESI SEI AL
CALCIATORE OLIVEIRA SOUZA VITOR, DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE AI
CALCIATORI DA SILVA MARCOS FERNANDO E DOZZA THIAGO, DELLA SQUALIFICA
PER ANNI UNO E MESI SEI AL CALCIATORE ASSIS FERRIERA STENIO
SULLIVAN, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO AL CALCIATORE RISSI DYVI-
30/4
SON SERGIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL RIGETTO DEL DEFERIMENTO
RELATIVO AI SIGG.RI AMEDEO CARLO E FEA GIANLUCA, RISPETTIVAMENTE
PRESIDENTE E ALLENATORE DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE,
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03
RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE
DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE
AL CAMPIONATO DI SERIE B PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI
DI CUI ALL’ART. 1 C.G.S. COMMESSE DAI SUOI CALCIATORI, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)
RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE
INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE E MESI SEI AL
CALCIATORE OLIVEIRA SOUZA VITOR, DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE AI
CALCIATORI DA SILVA MARCOS FERNANDO E DOZZA THIAGO, DELLA SQUALIFICA
PER ANNI UNO E MESI SEI AL CALCIATORE ASSIS FERRIERA STENIO
SULLIVAN, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO AL CALCIATORE RISSI DYVI-
30/4
SON SERGIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL RIGETTO DEL DEFERIMENTO
RELATIVO AI SIGG.RI AMEDEO CARLO E FEA GIANLUCA, RISPETTIVAMENTE
PRESIDENTE E ALLENATORE DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE,
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)
Con atto del 2 maggio 2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso la Divisione Calcio a Cinque i calciatori della Società P.C.F. Aosta Calcio a
Cinque: Da Silva Marcos Fernando, Dozza Thiago Roberto, Pereira Caetano Wagner,
Rissi Deyvison Sergio, Assis Ferriera Stenio Sullivan ed Oliveira Souza Vitor per l’utilizzazione
di documentazione non veridica per il tesseramento, i primi cinque, e per essersi
tesserato nelle precedenti stagioni sportive sotto falso nome, il sesto. Deferiva pure il Presidente
e l’allenatore della società, Amedeo Carlo e Fea Gianluca, per il tesseramento
come calciatore italiano dell’Oliveira, in realtà cittadino extracomunitario, nonché la società
per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti mossi ai suoi tesserati.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 499 del 27 giugno 2003 la Commissione
Disciplinare riteneva la responsabilità dei calciatori e li condannava alla squalifica per il
periodo di anni tre il Da Silva ed il Dozza; per il periodo di anni uno il Pereira ed il Rissi;
per il periodo di anni uno e mesi sei l’Assis e per il periodo di anni tre e mesi sei l’Oliveira.
Rigettava il deferimento, invece, dell’Amedeo e del Fea, ma infliggeva alla società, in relazione
alle violazioni contestate ai calciatori, la sanzione dell’esclusione dal Campionato di
competenza e della conseguente assegnazione al Campionato di Serie B.
Osservava la Commissione, in estrema sintesi, come gli accertamenti e la documentazione
acquisita avessero dimostrato con certezza la falsità dei certificati utilizzati per il
tesseramento dei calciatori e che l’Oliveira nella stagione 2000/2001 era stato tesserato
con le false generalità di Rissi Vitor, cittadino italiano. Infliggeva a ciascuno ed alla società
le sanzioni prima dette, ma rigettava il deferimento dell’Amedeo e del Fea non ravvisando
negli atti del procedimento “prova sufficiente” della consapevolezza, da parte loro, “delle
falsità architettate dal sedicente Rissi Vitor”.
Avverso tale decisione proponeva appello la soc. Aosta che, prendendo spunto dalla
diversa qualificazione del fatto da parte della Commissione Disciplinare, eccepiva la mancanza
di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente impossibilità per il deferito
“di difendersi... in relazione a tutte le circostanze del fatto”. Rilevava, in ogni caso, la particolare
severità delle sanzioni inflitte ed il fatto che a fronte del proscioglimento del Presidente
e del factotum della società, l’Amedeo ed il Fea, questa fosse stata condannata alla
retrocessione al Campionato di Serie B.
A proporre appello era anche il Procuratore Federale che lamentava come la Commissione
avesse prosciolto l’Amedeo ed il Fea nonostante la prova, agli atti, della piena consapevolezza
da parte degli stessi di aver tesserato l’Oliveira sotto il falso nome di Rissi Vitor.
L’appello della soc. Aosta, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali,
è ammissibile ma non può essere accolto. Deve esserlo, invece, quello della Procura
Federale.
A proposito della dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza bisogna
osservare che la Commissione Disciplinare, rilevato come i comportamenti in contestazione
fossero antecedenti all’entrata in vigore della novella del 2002 e di conseguenza
come gli stessi sfuggissero dall’ambito di efficacia normativa del contestato art. 8, commi
6 ed 8, C.G.S., si è limitata a qualificare i fatti portati al suo giudizio alla luce del principio
generale di cui all’art. 1 del C.G.S.. Non si è trattato, dunque, di modifica del fatto in relazione
ai quali i tesserati sono stati chiamati a rispondere, ma di una diversa loro qualificazione,
di talché la tesi secondo cui i deferiti si sono trovati nell’impossibilità di difendersi in
relazione a tutte le circostanze del fatto appare del tutto priva di fondamento.
Non meritevole di essere condivisa appare pure la tesi dell’eccessiva severità delle
sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Non può sfuggire, infatti, come la violazione
dei basilari principi di lealtà e correttezza sia stata particolarmente grave da parte
dei calciatori, che pur di acquisire uno status per loro (e per le società) più vantaggioso,
non hanno esitato a far ricorso a documentazione o generalità false. Dando luogo, addirittura,
a veri e propri reati perseguibili (e perseguiti) in sede di giurisdizione penale ordinaria!
La misura della squalifica inflitta a ciascuno, che tiene peraltro conto delle differenti
modalità seguite per aggirare le norme dell’ordinamento giuridico e di riflesso dell’ordinamento
federale, appare dunque ben proporzionata alla effettiva gravità dei fatti ed adeguata
alla condotta di ciascuno. Non può, di conseguenza, che essere confermata, al pari
della sanzione inflitta di riflesso alla società; sanzione, quest’ultima, di particolare severità,
ma che deve correttamente tener conto dell’elevato numero delle violazioni commesse
dai suoi tesserati e dell’incapacità della società di porvi freno. Oggi, anche dell’assoggettamento
a sanzione del suo presidente e del suo allenatore.
Venendo a questi ultimi, la Commissione Disciplinare è pervenuta al rigetto del
deferimento dell’Amedeo e del Fea non ritenendo provata in modo sufficiente - come
già rilevato - la consapevolezza, da parte loro, delle false generalità (Rissi Vitor) con
cui l’Oliveira è stato tesserato nel febbraio del 2001. Ebbene, risulta dalle dichiarazioni
rilasciate alla G.d.F. il 30.1.2003 dal padre dell’Oliveira, De Souza Gilmar José, che le
firme apposite dallo stesso De Souza e dalla moglie (nella loro qualità di genitori del
minore Oliveira Suza Vitor) in calce al tesseramento del sedicente Rissi Vitor del febbraio
2001 sono false. Posto che è la società che ha predisposto l’atto, ne discende
che la stessa società ha proceduto al tesseramento nella duplice consapevolezza della
falsità della sottoscrizione dei genitori del calciatore e dunque del fatto che il calciatore
stesso che stava tesserando all’insaputa dei genitori fosse o potesse essere soggetto
ben diverso dal sedicente Rissi Vitor. Alla luce di situazione di fatto come questa
acquistano significato del tutto particolare le affermazioni del diretto interessato, allorché,
ascoltato dalla G.d.F. il 3.2.2003, ha dichiarato testualmente: “Affermo e sono cosciente
del fatto di aver giocato alcuni incontri di calcio a cinque sotto il falso nome di
Rissi Vitor e di questo ovviamente ne erano a conoscenza i dirigenti della squadra ‘Aosta
Calcio a Cinque’. Infatti dopo l’arrivo in Italia di mio padre sono stato tesserato con
il mio vero nome di battesimo”.
In riforma della decisione impugnata l’Amedeo, che da presidente della società ha
firmato il tesseramento, ed il Fea, che è la persona che nell’ambito della stesa ha curato
le pratiche amministrative relative al tesseramento (anche) dell’Oliveira, devono essere ritenuti
responsabili dell’addebito loro mosso; addebito da qualificarsi anche nel loro caso
(per le medesime ragioni evidenziate nella decisione di primo grado; ragioni che questa
Commissione fa proprie) a norma dell’art. 1 del C.G.S.. Tenuto conto del diverso ruolo rivestito
dai due in seno alla società, appare equa e ben proporzionata all’effettiva gravità
dei fatti l’inibizione per il periodo di anni due quanto all’Amedeo e per il periodo di anni
uno e mesi sei quanto al Fea.
Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli nn. 3, 4 e 5; rispettivamente respingendo i
numeri 3 e 4 come sopra proposti dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta;
accoglie l’appello del Procuratore Federale, infliggendo al Signor Amedeo Carlo la
sanzione dell’inibizione per anni due ed al Signor Fea Gianluca la sanzione dell’inibizione
per anni uno e mesi sei, per violazione dell’art. 1 C.G.S.;
dispone per i reclami 3 e 4 l’incameramento della tassa versata.
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RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE
DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE
AL CAMPIONATO DI SERIE B PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI
DI CUI ALL’ART. 1 C.G.S. COMMESSE DAI SUOI CALCIATORI, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)
RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE
INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE E MESI SEI AL
CALCIATORE OLIVEIRA SOUZA VITOR, DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE AI
CALCIATORI DA SILVA MARCOS FERNANDO E DOZZA THIAGO, DELLA SQUALIFICA
PER ANNI UNO E MESI SEI AL CALCIATORE ASSIS FERRIERA STENIO
SULLIVAN, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO AL CALCIATORE RISSI DYVI-
30/4
SON SERGIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL RIGETTO DEL DEFERIMENTO
RELATIVO AI SIGG.RI AMEDEO CARLO E FEA GIANLUCA, RISPETTIVAMENTE
PRESIDENTE E ALLENATORE DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE,
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)"