F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03 RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 C.G.S. COMMESSE DAI SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003) RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE E MESI SEI AL CALCIATORE OLIVEIRA SOUZA VITOR, DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE AI CALCIATORI DA SILVA MARCOS FERNANDO E DOZZA THIAGO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI AL CALCIATORE ASSIS FERRIERA STENIO SULLIVAN, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO AL CALCIATORE RISSI DYVI- 30/4 SON SERGIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL RIGETTO DEL DEFERIMENTO RELATIVO AI SIGG.RI AMEDEO CARLO E FEA GIANLUCA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E ALLENATORE DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03 RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 C.G.S. COMMESSE DAI SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003) RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE E MESI SEI AL CALCIATORE OLIVEIRA SOUZA VITOR, DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE AI CALCIATORI DA SILVA MARCOS FERNANDO E DOZZA THIAGO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI AL CALCIATORE ASSIS FERRIERA STENIO SULLIVAN, DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO AL CALCIATORE RISSI DYVI- 30/4 SON SERGIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL RIGETTO DEL DEFERIMENTO RELATIVO AI SIGG.RI AMEDEO CARLO E FEA GIANLUCA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E ALLENATORE DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003) Con atto del 2 maggio 2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque i calciatori della Società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque: Da Silva Marcos Fernando, Dozza Thiago Roberto, Pereira Caetano Wagner, Rissi Deyvison Sergio, Assis Ferriera Stenio Sullivan ed Oliveira Souza Vitor per l’utilizzazione di documentazione non veridica per il tesseramento, i primi cinque, e per essersi tesserato nelle precedenti stagioni sportive sotto falso nome, il sesto. Deferiva pure il Presidente e l’allenatore della società, Amedeo Carlo e Fea Gianluca, per il tesseramento come calciatore italiano dell’Oliveira, in realtà cittadino extracomunitario, nonché la società per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti mossi ai suoi tesserati. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 499 del 27 giugno 2003 la Commissione Disciplinare riteneva la responsabilità dei calciatori e li condannava alla squalifica per il periodo di anni tre il Da Silva ed il Dozza; per il periodo di anni uno il Pereira ed il Rissi; per il periodo di anni uno e mesi sei l’Assis e per il periodo di anni tre e mesi sei l’Oliveira. Rigettava il deferimento, invece, dell’Amedeo e del Fea, ma infliggeva alla società, in relazione alle violazioni contestate ai calciatori, la sanzione dell’esclusione dal Campionato di competenza e della conseguente assegnazione al Campionato di Serie B. Osservava la Commissione, in estrema sintesi, come gli accertamenti e la documentazione acquisita avessero dimostrato con certezza la falsità dei certificati utilizzati per il tesseramento dei calciatori e che l’Oliveira nella stagione 2000/2001 era stato tesserato con le false generalità di Rissi Vitor, cittadino italiano. Infliggeva a ciascuno ed alla società le sanzioni prima dette, ma rigettava il deferimento dell’Amedeo e del Fea non ravvisando negli atti del procedimento “prova sufficiente” della consapevolezza, da parte loro, “delle falsità architettate dal sedicente Rissi Vitor”. Avverso tale decisione proponeva appello la soc. Aosta che, prendendo spunto dalla diversa qualificazione del fatto da parte della Commissione Disciplinare, eccepiva la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente impossibilità per il deferito “di difendersi... in relazione a tutte le circostanze del fatto”. Rilevava, in ogni caso, la particolare severità delle sanzioni inflitte ed il fatto che a fronte del proscioglimento del Presidente e del factotum della società, l’Amedeo ed il Fea, questa fosse stata condannata alla retrocessione al Campionato di Serie B. A proporre appello era anche il Procuratore Federale che lamentava come la Commissione avesse prosciolto l’Amedeo ed il Fea nonostante la prova, agli atti, della piena consapevolezza da parte degli stessi di aver tesserato l’Oliveira sotto il falso nome di Rissi Vitor. L’appello della soc. Aosta, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Deve esserlo, invece, quello della Procura Federale. A proposito della dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza bisogna osservare che la Commissione Disciplinare, rilevato come i comportamenti in contestazione fossero antecedenti all’entrata in vigore della novella del 2002 e di conseguenza come gli stessi sfuggissero dall’ambito di efficacia normativa del contestato art. 8, commi 6 ed 8, C.G.S., si è limitata a qualificare i fatti portati al suo giudizio alla luce del principio generale di cui all’art. 1 del C.G.S.. Non si è trattato, dunque, di modifica del fatto in relazione ai quali i tesserati sono stati chiamati a rispondere, ma di una diversa loro qualificazione, di talché la tesi secondo cui i deferiti si sono trovati nell’impossibilità di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto appare del tutto priva di fondamento. Non meritevole di essere condivisa appare pure la tesi dell’eccessiva severità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Non può sfuggire, infatti, come la violazione dei basilari principi di lealtà e correttezza sia stata particolarmente grave da parte dei calciatori, che pur di acquisire uno status per loro (e per le società) più vantaggioso, non hanno esitato a far ricorso a documentazione o generalità false. Dando luogo, addirittura, a veri e propri reati perseguibili (e perseguiti) in sede di giurisdizione penale ordinaria! La misura della squalifica inflitta a ciascuno, che tiene peraltro conto delle differenti modalità seguite per aggirare le norme dell’ordinamento giuridico e di riflesso dell’ordinamento federale, appare dunque ben proporzionata alla effettiva gravità dei fatti ed adeguata alla condotta di ciascuno. Non può, di conseguenza, che essere confermata, al pari della sanzione inflitta di riflesso alla società; sanzione, quest’ultima, di particolare severità, ma che deve correttamente tener conto dell’elevato numero delle violazioni commesse dai suoi tesserati e dell’incapacità della società di porvi freno. Oggi, anche dell’assoggettamento a sanzione del suo presidente e del suo allenatore. Venendo a questi ultimi, la Commissione Disciplinare è pervenuta al rigetto del deferimento dell’Amedeo e del Fea non ritenendo provata in modo sufficiente - come già rilevato - la consapevolezza, da parte loro, delle false generalità (Rissi Vitor) con cui l’Oliveira è stato tesserato nel febbraio del 2001. Ebbene, risulta dalle dichiarazioni rilasciate alla G.d.F. il 30.1.2003 dal padre dell’Oliveira, De Souza Gilmar José, che le firme apposite dallo stesso De Souza e dalla moglie (nella loro qualità di genitori del minore Oliveira Suza Vitor) in calce al tesseramento del sedicente Rissi Vitor del febbraio 2001 sono false. Posto che è la società che ha predisposto l’atto, ne discende che la stessa società ha proceduto al tesseramento nella duplice consapevolezza della falsità della sottoscrizione dei genitori del calciatore e dunque del fatto che il calciatore stesso che stava tesserando all’insaputa dei genitori fosse o potesse essere soggetto ben diverso dal sedicente Rissi Vitor. Alla luce di situazione di fatto come questa acquistano significato del tutto particolare le affermazioni del diretto interessato, allorché, ascoltato dalla G.d.F. il 3.2.2003, ha dichiarato testualmente: “Affermo e sono cosciente del fatto di aver giocato alcuni incontri di calcio a cinque sotto il falso nome di Rissi Vitor e di questo ovviamente ne erano a conoscenza i dirigenti della squadra ‘Aosta Calcio a Cinque’. Infatti dopo l’arrivo in Italia di mio padre sono stato tesserato con il mio vero nome di battesimo”. In riforma della decisione impugnata l’Amedeo, che da presidente della società ha firmato il tesseramento, ed il Fea, che è la persona che nell’ambito della stesa ha curato le pratiche amministrative relative al tesseramento (anche) dell’Oliveira, devono essere ritenuti responsabili dell’addebito loro mosso; addebito da qualificarsi anche nel loro caso (per le medesime ragioni evidenziate nella decisione di primo grado; ragioni che questa Commissione fa proprie) a norma dell’art. 1 del C.G.S.. Tenuto conto del diverso ruolo rivestito dai due in seno alla società, appare equa e ben proporzionata all’effettiva gravità dei fatti l’inibizione per il periodo di anni due quanto all’Amedeo e per il periodo di anni uno e mesi sei quanto al Fea. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli nn. 3, 4 e 5; rispettivamente respingendo i numeri 3 e 4 come sopra proposti dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta; accoglie l’appello del Procuratore Federale, infliggendo al Signor Amedeo Carlo la sanzione dell’inibizione per anni due ed al Signor Fea Gianluca la sanzione dell’inibizione per anni uno e mesi sei, per violazione dell’art. 1 C.G.S.; dispone per i reclami 3 e 4 l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it