F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14 PUNTI IN CLASSIFICA PER IL CAMPIONATO 2002/2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14 PUNTI IN CLASSIFICA PER IL CAMPIONATO 2002/2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003) L’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria concedeva, in data 30.8.2002, il nulla osta al trasferimento temporaneo del calciatore Rosati Antonio dalla U.S. Santa Maria di Catanzaro alla S.C. Cus Arcavacata. Il 19.1.2003, a seguito dell’incontro di Promozione Apriliano/Cus Arcavacata, l’Apriliano proponeva reclamo per l’irregolare posizione di tesseramento del calciatore Rosati Antonio, per violazione dell’art. 101 N.O.I.F.; analogo reclamo veniva poi proposto dalla società Luzzese Calcio per l’incontro disputato il 26.1.2003 con la stessa Arcavacata. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria sospendeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C. con richiesta di giudizio circa la regolarità della posizione del detto calciatore. La Commissione Tesseramenti, in data 16.4.2003 (Com. Uff. n. 28/D), dichiarava nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in favore della S.C. Cus Arcavacata, datato 30.8.2002, per violazione dell’art. 101, comma 1, N.O.I.F., risultando che lo stesso, quale calciatore non professionista, era già stato oggetto di trasferimento temporaneo per le due consecutive stagioni sportive precedenti. Conseguementemente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 107 del 12 maggio 2003), in accoglimento dei reclami proposti dalla Apriliano Calcio e dalla A.S. Luzzese Calcio, irrogava alla S.C. Cus Arcavacata la punizione sportiva della perdita delle gare Apriliano/Cus Arcavacata del 19.1.2003 e Luzzese/ Cus Arcavacata del 26.1.2003, entrambe con il punteggio di 0-2. Nel frattempo, in data 29.4.2003, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, a seguito del provvedimento di revoca del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.2003, deferiva il calciatore stesso per violazione dell’art. 101, comma 2, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.2003, deferiva il calciatore stesso per violazione dell’art. 101, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive, nonché la società S.C. Cus Arcavacata e la Società U.S. Santa Maria Catanzaro per violazione dell’art. 101, comma 1, N.O.I.F. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al calciatore. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 102 del 5 maggio 2003) irrogava al calciatore Rosati Antonio la squalifica fino al 31 dicembre 2004, alla società U.S. Santa Maria Catanzaro l’ammenda di euro 1.500,00 alla società S.C. Cus Arcavacata, infine, ai sensi dell’art. 12, comma 8, C.G.S., la penalizzazione di punti 14, pari al numero delle gare cui aveva preso parte il calciatore Rosati Antonio, non considerando in detto calcolo le gare relative ai ricorsi proposti dalla società Apriliano e Luzzese Calcio. Avverso tale delibera la S.C. Cus Arcavacata ha esperito ricorso, in data 10.5.2003, a questa Commissione d’Appello Federale, sostenendo la propria buona fede, visto che il proprio nulla osta al trasferimento temporaneo di cui in oggetto. Ha inoltre evidenziato come, essendo la situazione nota sin dal gennaio 2003 ed avendo la Commissione Tessera- menti dichiarato nullo il trasferimento solo in data 16.4.2003, la società abbia subito un danno assai rilevante dalla penalizzazione di ben 14 punti, trovandosi costretta a disputare i play-out per la permanenza nel girone A del Campionato di Promozione calabrese, così come da Comunicato Ufficiale n. 109 del 14 maggio 2003. I rappresentanti dell’Arcavacata, inolltre hanno rappresentato dinanzi a questa C.A.F., nel corso dell’udienza del 23.6.2003, che la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti ha diversamente interpretato l’art. 25, commi 4 e 5, C.G.S., con precipuo riferimento ai deferimenti per la posizione irregolare di calciatori, nel senso della perentorietà del termine di giorni 15 dalla gara entro cui procedere al deferimento e della riduzione a 7 giorni di tale termine con riferimento alla gara di chiusura del campionato o del torneo di riferimento. Da ultimo, dunque, i rappresentanti della società reclamante hanno dedotto l’irricevibilità del deferimento proposto oltre tale termine, con tutte le relative conseguenze sul procedimento che ha portato alla sanzione contestata. In ordine a tale delicato profilo rituale, peraltro non espressamente sollevato negli atti di giudizio ma solo oralmente nel corso della predetta udienza, la Commissione d’Appello ha preso atto della pronunzia dell’Ecc.ma Corte Federale, la quale, investita dal Presidente Federale dell’interpretazione da fornirsi della citata disposizione del codice, con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, nella recente riunione del 22 maggio 2003 (Com. Uff. n. 13/CF) ha statuito nel senso della perentorietà dei predetti termini (data anche la chiara littera legis dell’art. 34, comma 6, C.G.S.) e della limitazione del termine ridotto settimanale alla sola ultima partita del torneo, attesa, non da ultimo, la ratio alla base della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine, ed ovviandosi così, tra l’altro, al sospetto di atteggiamenti strumentali dietro la tardiva denuncia della posizione irregolare di calciatori. La problematica è connotata da particolare delicatezza, tenendo anche conto dell’evidente circostanza che le Commissioni Disciplinari adottano sanzioni diversamente quantificate a seconda della perpetuatio della irregolarità rilevata. La C.A.F. ha dovuto, altresì, prendere atto della mancata sospensione, in corso del presente procedimento, della fase di play-out a cura del locale Comitato Regionale; fase dunque che risulta essere giunta al suo naturale termine. Il tutto evidentemente confidandosi nella precedente interpretazione in auge circa i termini di deferimento, non collimante con il definitivo autorevole intervento chiarificatore. Date le sopraindicate premesse, e visti soprattutto i tempi dello svolgersi della sequenza procedimentale nel suo complesso, con precipuo riguardo anche al momento dell’intervento del deferimento, la C.A.F. riteneva che il Sig. Presidente Federale dovesse investire della vertenza la Corte Federale affinché, alla luce del parere già espresso in ordine all’art. 25 C.G.S., si ottengano lumi, ed in particolare la definitiva conferma, circa la portata e l’effettiva incidenza della predetta pronunzia interpretativa, e quindi della norma federale per come interpretata, sulla decisione che la Commissione d’Appello Federale è chiamata a prendere sulla sopra descritta vertenza. Sospendeva quindi il procedimento rimettendo gli atti al Presidente Federale per l’acquisizione del parere dell’Ecc.ma Corte Federale in ordine ai profili descritti. La Corte Federale disponeva che, “fermo restando il parere già espresso, in ordine ai procedimenti tuttora pendenti, spetti ai Giudici competenti l’applicazione del principio da essa affermato” (C.U. n. 1/CF del 14 luglio 2003). Orbene, in applicazione del principio espresso dalla Ecc.ma Corte Federale con parere del 22 maggio 2003 (Com. Uff. n. 13/CF), e ribadito con il comunicato del 14.7.2003 circa la perentorietà dei termini all’art. 25, 4 e 5 Codice Giustizia Sportiva; tenuto conto che, nella specie, il deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria è avvenuto il 24.4.2003 e quindi ben oltre il termine di gg. 15 dallo svolgimento delle gare alle quali ha preso parte il calciatore Rosati Antonio, la cui posizione è risultata irregolare, lo stesso deferimento va dichiarato inammissibile. Ulteriore conseguenza, l’accoglimento dell’appello così come proposto dalla S.C. Cus Arcavacata e per l’effetto l’annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 102 del 5 maggio 2003. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.C. Cus Arcavacata di Rende (Cosenza), annulla la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica per il campionato 2002/2003, per tardività del deferimento del 29.4.2003, ai sensi dell’art. 25 comma 5 C.G.S.. Ordina restituirsi la tassa versata.
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