F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DEL SIG. MARIANI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 84 del 28.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DEL SIG. MARIANI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 84 del 28.6.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria infliggeva, fra gli altri, a Mariani Alberto, allenatore della società A.C. Pozzo G. s.r.l., la sanzione sportiva della squalifica di mesi tre per violazione dell’art. 3 comma 1 e art. 1, comma 1 C.G.S., avendo questi, in occasione della trasmissione televisiva “Parliamone” sulla Emittente Televisiva Umbria TV del 17.1.2003, espresso giudizi lesivi della reputazione di associati A.I.A. e dell’operato della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Umbria L.N.D.. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il Mariani sostenendo come le dichiarazioni rese fossero state interpretate in maniera eccessivamente negativa, mentre non volevano che essere che una amara considerazione, mai comunque oltraggiosa nei confronti di alcuno. Chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare e comunque una congrua e sensibile diminuzione della stessa. L’appello è infondato va quindi respinto. L’art. 3 comma 1 C.G.S. vieta a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale; ed il fondamento della violazione della norma in questione, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della C.A.F., va individuato nella sua pubblicità, sussistente nella fattispecie in esame, avendo in Mariani preso parte alla trasmissione in oggetto ed in detta sede effettuato dichiarazioni sicuramente lesive di soggetti, A.I.A. e Giustizia Sportiva, che operano nell’ambito federale della F.I.G.C.. Le espressioni usate dal Mariani fra le quali: “perché stanno accadendo troppe cose fastidiose e la dirigenza è seriamente intenzionata a ritirare la squadra”; “non può (l’arbitro) assolutamente permettersi di provocare proprio perché sia stato insultato”; “non credo che nessuno, tanto meno quel signor guardalinee di domenica si può permettere di allontanare dai campi di calcio gente che ama il calcio, che ama il Pozzo e che ama lo sport”; “intanto (il Pozzo) ha avuto due giornate di squalifica del campo, per questa situazione qui, quanto dobbiamo pagare? Un giocatore squalificato, due diffidati...”; “Quantomeno fateci parlare due minuti, perché mi sembra giusto...”, sono tali da travalicare il legittimo diritto di critica. Sono infatti lesive della reputazione dei direttori di gara e degli assistenti accusati implicitamente di parzialità, di incapacità, nonché della reputazione di organi dell’A.I.A., incapaci di idonee designazioni; nonché degli Organi della Giustizia Sportiva accusati di non saperla amministrare con il dovuto equilibrio. In sintesi, tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio del diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla regolarità dello svolgimento del campionato e sulla correttezza di soggetti federali. Idonea ed equa risulta poi essere la sanzione così come inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello del Sig. Mariani Alberto come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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