F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DELL’A.S. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI ANNI UNO E MESI DUE ALL’ALLENATORE ANDREI ALBERTO, MESI NOVE AL SIG. PANCONI ROBERTO, MESI QUATTRO AL SIG. MEZZANOTTE ENZO E DI MESI DUE AL CALCIATORE ABAZI FERDI E L’AMMENDA DI e 2.500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ PER L’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 10 del 10.9.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03
RECLAMO DELL’A.S. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE
DI ANNI UNO E MESI DUE ALL’ALLENATORE ANDREI ALBERTO, MESI NOVE AL
SIG. PANCONI ROBERTO, MESI QUATTRO AL SIG. MEZZANOTTE ENZO E DI
MESI DUE AL CALCIATORE ABAZI FERDI E L’AMMENDA DI e 2.500,00 ALLA
SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ PER
L’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 del 10.9.2003)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale dell’allenatore Andrei Alberto, del
dirigente accompagnatore Panconi Roberto, del dirigente accompagnatore Mezzanotte
Enzo, del calciatore Abazi Ferdi, tutti appartenenti - all’epoca dei fatti - alla A.S. Lastrigiana
per art. 1, comma 1 C.G.S. e della medesima società per art. 2, comma 3 e 4 C.G.S.,
la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 10 dell’11 settembre
2003) applicava le seguenti sanzioni: all’Andre l’inibizione per anni uno e mesi
due; al Panconi l’inibizione per mesi nove; al Mezzanotte l’inibizione per mesi quattro; al
calciatore Abazi la squalifica per mesi due ed alla società A.S. Lastrigiana l’ammenda di
euro 2.500,00.
Ricorrevano a questa Commissione d’Appello Federale la società ed i tesserati, non
contestando i fatti (l’aver impiegato per due partite di Campionato Allievi Girone B, e precisamente
l’8.3.2003 e il 23.3.2003) il giovane calciatore Abazi Ferdi, sebbene questi
squalificato per tre giornate in esito a pregressa pronuncia del Giudice Sportivo, utilizzando
il nome di altro calciatore del medesimo sodalizio Abd El Fatah Alessio, tra l’altro, all’insaputa
di quest’ultimo.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
I fatti sono pacifici e le dichiarazioni ammissive e concordi nei contenuti effettuate in
primo grado dai protagonisti della vicenda non abbisognano di ulteriori considerazioni in
punto di fatto.
Lamentano invece i ricorrenti come la Commissione Disciplinare non abbia minimamente
in considerazione, pur avendone riscontrato esistenza nella motivazione l’incensurabilità
dei tesserati nonché della società quale oggettivamente responsabile per la condotta
loro ascritta.
Orbene indipendentemente dal fatto che una sanzione minore avrebbe comportato un
minor accumulo di punti “nella classifica disciplina” che il Settore Giovanile Scolastico ha
stilato per la stagione sportiva 2003/2004 risulta dagli atti come la condotta ascritta ai singoli
tesserati e alla società costituisca un unico “incidente di percorso”, essendosi i ricorrenti
sempre comportati correttamente, secondo le norme dei codici di giustizia sportiva.
Costituendo pertanto questo corretto modo di agire nel tempo una esimente, la relativa
sanzione da comminare deve produrre l’effetto afflittivo ma deve risultare congrua e
adeguata alla fattispecie in esame.
Alla luce di tali considerazioni vanno pertanto ridotte le sanzioni sportive così come
applicate dal giudice di primo grado reputandosi congrue quelle di cui al dispositivo.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dall’A.
S. Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze), riducendo le sanzioni:
- dell’inibizione al signor Andrei Alberto a mesi 10;
- dell’inibizione al signor Panconi Roberto a mesi 6;
- dell’ammenda a e 2.000,00.
Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.
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