F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DEL SIG. CORTIULA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI DUE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 9 dell’1.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DEL SIG. CORTIULA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI DUE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 9 dell’1.10.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in data 1° ottobre 2003, su deferimento della Presidenza del Comitato Regionale motivato da denuncia del C.R.A. Regionale dell’A.I.A., comminava a carico del Sig. Cortiula Giuseppe, contumace, la squalifica di mesi due per aver apostrofato ripetutamente con frasi intimidatorie, ingiuriose ed offensive l’arbitro Filaferro Giovanni, incontrato casualmente nei locali dell’Ospedale Civile di Gemona del Friuli in data 5.6.2003. Rilevava la Commissione Disciplinare come fosse provenuta dal predetto arbitro segnalazione dettagliata del comportamento del Sig. Cortiula Giuseppe; che con lettera datata 26.6.2003 la Presidenza del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia aveva conseguentemente deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Cortiula Giuseppe; che con raccomandata dell’11.7.2003 la Commissione aveva inviato al deferito formale atto di contestazione, fissando l’udienza per il 24.7.2003, alla quale il Sig. Cortiula non si presentava; che, dubitando sull’effettiva ricezione della comunicazione da parte dell’interessato, per il fatto che l’avviso di ricevimento risultava sottoscritto da un incaricato dall’A.C. Gemonese, del cui organico il Sig. Cortiula più non faceva parte, la Commissione ripeteva l’avviso di contestazione con raccomandata del 9.9.2003, fissando la nuova udienza per il 25.9.2003; che anche alla nuova data il deferito non si presentava in dibattimento per chiarire, modificare ed eventualmente contestare la denuncia dell’arbitro Filaferro. Conseguentemente, reputando il comportamento imputato al deferito meritava adeguato provvedimento disciplinare, la Commissione Disciplinare irrogava al predetto la squalifica di due mesi. Avverso tale decisione, non ancora comunicatagli ex art. 31 lett. D) C.G.S., il Sig. Cortiula Giuseppe proponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F. in data 27 ottobre 2003, ex art. 33, comma 1°, lett. d), C.G.S.: reclamo affidando sostanzialmente ad un unico motivo di fatto. Dopo aver lamentato la “ultragenericità” dell’atto di contestazione assunto nei propri confronti dalla Commissione Disciplinare (che giustificherebbe, insieme ad altre circostanze e fatti contingenti, la mancata presenza all’udienza del 25.9.2003), il reclamante deduceva come le circostanze di luogo ed ora e le stesse presunte offese esposte nella denuncia presentata dall’arbitro Filaferro fossero assolutamente infondate e non veritiere; a riprova della veridicità di tale contestazione, produceva il reclamante - dipendente della ASL n. 3 “Alto Friuli” - in foglio-missioni relativo al mese di giugno 2003, vistato dal Responsabile aziendale del Servizio, in base al quale egli risultava, alla data ed all’ora indicata dall’arbitro Filaferro nella propria denuncia, presente in altro luogo, ed esattamente nell’Ospedale CIvile di Tolmezzo e non in quello di Gemona. Manifestava infine il reclamante il proprio stupore in ordine alle presunte offese lamentate nei propri confronti dall’arbitro Filaferro, con il quale erano meramente intercorsi dei rapporti sportivi molti anni addietro e del quale si ignoravano le recenti vicende sportive, sì da non consentire al reclamante medesimo di comprendere quali motivi avessero indotto il denunciante a redigere la propria segnalazione, se non dovuti ad uno scambio di persona o ad una malafede radicatesi in infondati motivi di ingiusto rancore. Il gravame del Sig. Cortiula Giuseppe è infondato e va conseguentemente respinto. La prova a discarico offerta dal reclamante - asseritamente idonea ad attestare la sua presenza in un luogo diverso rispetto a quanto risultante dalla denuncia dell’arbitro Filaferro - non è infatti dirimente onde risolvere il contrasto tra le versioni del denunciato e del denunciante. Il Foglio di Servizio, se dà riscontro della “missione” del Sig. Cortiula presso l’Ospedale Civile di Tolmezzo dalle ore 9,00 alle ore 16,30 del 5.6.2003, non attesta certo la continuità della presenza del medesimo, in quel luogo, per tutto il tempo ora indicato; e non esclude pertanto la possibilità che - attesa la non siderale distanza tra Tolmezzo e Gemona - il reclamante possa in effetti essersi trovato nell’Ospedale Civile di Gemona verso le ore 12,00 di quel medesimo giorno. In assenza pertanto anche solo della mera prospettazione, da parte del reclamante, di altri elementi che inducano a dubitare della genuinità delle ragioni a fondamento della denuncia dell’arbitro Filaferro, appare maggiormente meritevole di credito la versione di quest’ultimo. La conseguente condivisione dell’accertamento in fatto operato dalla Commissione Disciplinare porta alla conferma della decisione di questa anche sul punto della adeguatezza della sanzione comminata. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello del Sig. Cortiula Giuseppe come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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