F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO: – DEL SIG. VINCENZO BRISCIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; – DELLA SOCIETÀ U.S. SAVIGLIANESE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 20 del 30.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO: - DEL SIG. VINCENZO BRISCIANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; - DELLA SOCIETÀ U.S. SAVIGLIANESE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 20 del 30.10.2003) Con atto del 22.7.2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta il Sig. Vincenzo Brisciano, presidente della società U.S. Saviglianese, per violazione dell’art. 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D.. Deferiva pure la società a norma dell’art. 2, comma 4, C.G.S.. All’origine dell’iniziativa la duplice circostanza di avere attribuito valore economico, il Sig. Brisciano, al giovane dilettante Massimo Allocco e di aver fatto riferimento ad accordi economici tra Società (come se ciò fosse prassi consolidata) in relazione allo stesso Allocco e ad altri dilettanti. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 30 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare assolveva, tuttavia, il Sig. Brisciano rilevando che dagli atti del procedimento non emergeva che il Presidente della U.S. Saviglianese avesse chiesto denaro per la cessione del calciatore Massimo Allocco; risultava, al contrario, che la società l’aveva concesso alla A.C. Cuneo 1905 nella stagione precedente in prestito gratuito ed era disponibile a cederlo, ancora in prestito gratuito, anche per la stagione successiva. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il Procuratore Federale che osservava come dalla registrazione di un colloquio tra il sig. Brisciano ed il padre del calciatore, andata in onda nel corso della trasmissione “Le Iene”, il deferito avesse fatto esplicito riferimento al valore di mercato del giovane Allocco in caso di cessione, parlandone come se il contenuto economico del trasferimento fosse del tutto abituale nell’ambiente da lui frequentato. Insisteva pertanto perché in riforma della decisione impugnata questa Commissione inibisse il Sig. Brisciano per il periodo di anni uno ed infliggesse alla società l’ammenda di e 250,00. L’appello del Procuratore Federale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma può essere accolto solo parzialmente. Dal complesso degli accertamenti emerge, infatti, che il calciatore Allocco, tesserato sin dagli inizi dell’attività sportiva per la U.S. Saviglianese, è stato ceduto (in prestito) alla società A.C. Cuneo 1905 per la sola stagione 2001/2002 e che avrebbe potuto esserlo, la stagione successiva, alla stessa A.C. Cuneo 1905 oppure ad altra società (sembra la Bra). Emerge pure che in relazione al prestito alla A.C. Cuneo 1905 ed al non concretizzatosi prestito per la stagione successiva la U.S. Saviglianese non ha chiesto né tanto meno concordato oppure ottenuto pagamento di corrispettivo alcuno. Lo hanno affermato il Sig. Brisciano, ma soprattutto il Sig. Walter Vercellone, dirigente responsabile del Settore Giovanile della A.C. Cuneo 1905 e tesserato in seno a questa società che si è concretamente occupato del prestito del giovane Allocco, e lo stesso padre del ragazzo, quel Sig. Ermanno Allocco che dagli atti del procedimento risulta persona non animata certo da propositi di compiacenza nei confronti del Sig. Brisciano. Così stando le cose non si vede quale rimprovero possa muoversi a quest’ultimo ed alla società con riferimento all’art. 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D., posto che la norma in esame sanziona, testuale, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico e nel caso in esame non vi è prova, con riferimento all’Allocco come a qualsiasi altro calciatore non professionista o giovane dilettante, di accordi, scritti o verbali, aventi contenuto economico e meno che mai di effettiva corresponsione di somma di denaro alcuna. L’appello proposto dal Procuratore Federale va perciò, e per questo verso, respinto. Occorre dire, tuttavia, che in più di una occasione il Sig. Brisciano ha lasciato intendere che per la cessione del giovane Allocco o di altro calciatore dilettante sarebbe stato comprensibile chiedere un qualche corrispettivo, oppure ed a seconda dei casi, che il versamento di un prezzo fosse prassi abituale nel settore dei dilettanti. Se ne ha dimostrazione attraverso la registrazione del colloquio poi andato in onda nel corso della trasmissione “Le Iene”, ma anche attraverso le dichiarazioni del Sig. Vercellone e del Sig. Allocco padre e le ammissioni dello stesso Sig. Brisciano che, sia pure adducendo di aver risposto ad una domanda del Sig. Allocco, ha fatto riferimento a parametri economici per la cessione di un dilettante; quel Sig. Brisciano che non è stato in grado o non ha voluto fornire indicazioni più precise, ma che ha lasciato intendere come trattative economiche fossero del tutto abituali nella cessione di dilettanti. Ebbene, l’aver fatto riferimento ad aspetti economico-patrimoniali nel discutere la posizione di calciatori dilettanti ed il fatto di accettare e per molti aspetti condividere prassi contrarie a regolamento, che lascia intendere come inevitabilmente (e giustamente) diffuse nel settore dei dilettanti, costituiscono violazione di quei doveri di correttezza e probità che sono il fondamento dell’attività sportiva, non a caso sanciti dall’art. 1 del C.G.S.. Il Sig. Brisciano va ritenuto responsabile, dunque, della violazione dell’art. 1 appena detto e condannato all’inibizione per il periodo, che appare congruo, di mesi tre. Segue la condanna della U.S. Saviglianese, per responsabilità diretta, all’ammenda di e 200,00. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello del Procuratore Federale come sopra proposto, dichiara la responsabilità del Sig. Brisciano Vincenzo, infliggendo allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi tre per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e all’U.S. Saviglianese la sanzione dell’ammenda di e 200,00 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
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