F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003) APPELLO DELL’A.S. SEZZE SETINA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003) APPELLO DEL SIG. SCIROCCHI ANGELO BRUNO AVVERSO LA SANZIONE, DELL’INIBIZIONE DI ANNI CINQUE, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003) APPELLO DELL’A.S. SEZZE SETINA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003) APPELLO DEL SIG. SCIROCCHI ANGELO BRUNO AVVERSO LA SANZIONE, DELL’INIBIZIONE DI ANNI CINQUE, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003) A seguito di accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da Abate Carmine, vice Presidente della società Formia, il Procuratore Federale deferiva: 1) Angelo Scirocchi, consigliere della A.S. Real Cassino (già direttore generale della Società A.S. Sezze Setina), 2) Francesco Consoli, allenatore della società A.S. Sezze Setina, 3) la società A.S. Real Cassino, 4) la società A.S. Sezze Setina, per rispondere dei seguenti addebiti: - i primi due delle violazioni di cui all’art. 6.2 e all’art. 1.1 C.G.S. perché, in occasione della gara di Coppa Italia di Eccellenza Sezze Setina/Formia del 18.12.2002, avevano avvicinato il calciatore Dario Maglitto della S.S. Formia invitandolo “a fare una prestazione blanda in considerazione che alla domenica successiva sarebbe passato al Sezze Setina e che a fine gara avrebbero anche discusso del rimborso spese fino al termine della stagione”; - la A.S. Real Cassino e la A.S. Sezze Setina delle violazioni di cui all’art. 6.4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 6 novembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio comminava alla S.S. Real Cassino l’ammenda di euro 300,00 per violazione dell’art. 1.1 C.G.S.: - penalizzava, ai sensi dell’art. 6.2 e 4 C.G.S. la A.S. Sezze Setina di 3 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva per violazione dell’art. 6.7 C.G.S.; - inibiva il dirigente Angelo Scirocchi, tesserato nella corrente stagione con il Sezza Setina, per anni 5 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione alla permanenza nei ranghi federali per violazione dell’art. 6.1 C.G.S.; - squalificava l’allenatore Francesco Consoli, all’epoca dei fatti tesserato con il Sezze Setina, per anni 4, per violazione dell’art. 6.2 C.G.S.. Contro la delibera hanno proposto appello il Consoli, lo Scirocchi, l’A.S. Sezze Setina. In via preliminare è stata disposta la riunione degli appelli per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Nei motivi, sia il Consoli che lo Scirocchi ribadiscono di non aver posto alcun comportamento diretto alla realizzazione dell’illecito, atteso anche che il risultato conseguito nella gara di andata (due a zero fuori casa) metteva senz’altro il Sezze Setina più che abbondantemente al riparo da ogni pericolo di qualificazione al turno successivo; sottolineano come nessuno mai ebbe a chiedere al Maglitto, anche allusivamente, di non impegnarsi nella gara che si stava per disputare, e che il loro interesse (dello Scirocchi quale consulente del Presidente della Sezze Setina e dell’allenatore Consoli) era solo quello di arrivare a potenziare adeguatamente la squadra in prospettiva di un finale di campionato che doveva vedere il Sezze Setina tra i protagonisti per la promozione alla categoria superiore. Contestano, in una con il Sezze Setina, come il giudizio di colpevolezza emesso nei loro confronti sia fondato solo su elementi indiziariamente presunti e di nessun valore probatorio e basato solo su una interpretazione errata di una dichiarazione del Maglitto il quale “avrebbe avuto l’impressione che le profferte dei due fossero finalizzate a condizionare la sua prestazione, pur non avendogli, con abilità, mai richiesto apertamente di non impegnarsi”. Concludono tutti con la richiesta di proscioglimento e comunque, in via del tutto subordinata, con una notevole riduzione delle rispettive sanzioni, ritenute eccessivamente severe. Nel corso della odierna udienza il difensore del Consoli eccepiva la nullità dell’atto di notificazione del deferimento (e quindi di tutti gli atti conseguenziali) presso la Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 37.4 C.G.S.. L’eccezione è fondata e va accolta. L’art. 37.4 C.G.S. recita “le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”. Agli atti risulta che al Consoli (all’epoca dei fatti allenatore del Sezze Setina) l’atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare Comitato Regionale Lazio sia stato notificato in data 10.9.2003 presso la sede del Sezze Setina; ma a tale data il Consoli non era più tesserato per il Sezze Setina, non lo era più dal 1.7.2003: pertanto la notifica non doveva essere fatta presso la sede del Sezze Setina, di cui non era più tesserato, bensì nei luoghi indicati dall’art. 37.4 C.G.S.. Consegue la nullità della notifica e di tutti gli atti conseguenziali con trasmissione degli atti relativi alla posizione del Consoli, e quindi della A.S. Sezze Setina che deve rispondere a titolo oggettivo dei comportamenti addebitati al Consoli, all’epoca dei fatti suo tesserato, per quanto di competenza; con l’ulteriore conseguenza dell’annullamento delle relative sanzioni rispettivamente comminate. Relativamente alla residua posizione dello Scirocchi, l’appello va parzialmente accolto ed il fatto va inquadrato nell’ambito di cui all’art. 1.1 C.G.S. che statuisce che “coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva”. Dagli atti infatti emerge un comportamento tenuto dallo Scirocchi che non può non definirsi sleale e corretto. Questi, dimessosi da Direttore Generale della A.S. Sezze Setina il 14.8.2002, si è dichiarato, ed ha continuato ad essere, il consulente del Presidente della predetta società, pur essendo tesserato con altra società, in qualità di Consigliere della A.S. Real Cassino. Inoltre, senza alcun apparente titolo, avvicinava il calciatore Maglitto poco prima della gara Sezze Setina/Formia (e quindi prima di una gara cui la società A.S. Real Cassino non aveva interesse) dicendogli, alla presenza dell’allenatore del Sezze Setina, Consoli Francesco, e qualificandosi come Direttore Sportivo del Sezze Setina, che sarebbe stato trasferito a quest’ultima società sin dalla domenica successiva garantendogli il posto immediato nella imminente gara di campionato e che a fine gara avrebbero discusso del rimborso spese fino al termine della stagione. Tale fatto, accertato e sostanzialmente ammesso dallo stesso Scirocchi, il quale si è limitato a negare ogni riferimento al “rimborso spese”, non arriva ad integrare l’illecito sportivo (come ritenuto dalla Commissione Disciplinare), mancando quell’ulteriore elemento, anche presuntivo, di attività comunque volta ad alterare lo svolgimento o risultato di una gara; non essendo sufficiente, nella fattispecie in esame e per come si sono svolti i fatti, ad integrare la violazione più grave contestata a seguito di deferimento dal Procuratore Federale, la sola sensazione del calciatore Maglitto che “implicitamente mi hanno fatto capire di non impegnarsi molto nella gara Sezze Setina/Formia che stava per incominciare”. Ciò non di meno il comportamento tenuto è altamente contrario a quei principi di lealtà e correttezza che sono alla base di ogni comportamento che deve avere un tesserato in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Non esiste nessuna valida e giustificabile motivazione per avvicinare un calciatore di una squadra, poco prima di una gara, per informarlo di una sua imminente prossima cessione ad altra società (di cui ci si dichiari Direttore Sportivo) con la garanzia di un posto in prima squadra, con l’aggravante di rimandare, a dopo la disputa della gara stessa, la discussione sui rimborsi spese da concordare tra il calciatore prossimo trasferendo e la sua nuova “presunta” società. Dalla affermazione di responsabilità per tale sleale e scorretto comportamento consegue la sanzione, ritenuta congrua, di anni uno di inibizione. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 1, 2 e 3 come proposti dal Signor Consoli Francesco, dall’A.S. Sezze Setina di Sezze (Latina) e dal Signor Scirocchi Angelo: - accoglie il reclamo del Consoli Francesco annullando, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per nullità della notifica dell’atto di deferimento, l’impugnata delibera, limitatamente alla parte inerente le sanzioni inflitte al Consoli e, per l’effetto, alla A.S. Sezze Setina; - dispone la trasmissione degli atti relativi alla posizione del detto deferimento, nonché, quelli relativi al reclamo dell’A.S. Sezze Setina, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per il nuovo esame di merito; - in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Signor Scirocchi Angelo Bruno, dichiara lo stesso Scirocchi Angelo Bruno responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., così modificata l’originaria incolpazione, gli infligge la sanzione dell’inibizione per anni 1; - ordina restituirsi le tasse versate da Consoli Francesco, Scirocchi Angelo Bruno e dall’A. S. Sezze Setina.
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