F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL CALCIATORE GARBINI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003) APPELLO DEL CALCIATORE CATENA GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003) APPELLO U.P. PETRIANA AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. PICA ROBERTO A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003) APPELLO DEL CALCIATORE RINALDIN RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL CALCIATORE GARBINI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003) APPELLO DEL CALCIATORE CATENA GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003) APPELLO U.P. PETRIANA AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. PICA ROBERTO A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003) APPELLO DEL CALCIATORE RINALDIN RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003) L’arbitro della gara Petriana/Mameli Spinaceto, disputata per il Campionato Provinciale Juniores di Roma riferiva nel suo rapporto dei numerosi atti di violenza commessi dai calciatori della U.P. Petriana ai suoi danni dopo che al 27° del 2° tempo aveva decretato un calcio di rigore in favore della squadra avversaria. Ben sei calciatori della U.P. Petriana accerchiavano il direttore di gara, bloccandolo contro la rete di recinzione del campo e colpendolo con pugni e sputi. Gli atti di violenza commessi dai predetti calciatori erano di tale gravità che il direttore di gara, dopo avere sospeso la gara in quanto avvertiva capogiri, dolori all’orecchio destro e al torace, si recava in ospedale per cure e veniva dimesso con la diagnosi di “infrazione alla costa destra e acufeni all’orecchio sinistro” e con prognosi di quindici giorni, salvo complicazioni. Quanto sopra nell’assoluta indifferenza dei dirigenti delle due società che non intervenivano a contrastare il comportamento dei propri calciatori contravvenendo così al disposto di cui all’art. 65 delle N.O.I.F.. Tra gli assalitori individuati dal direttore di gara nel referto si segnalavano, in particolar modo, il calciatore Ruggiero Rinaldin, responsabile di avere violentemente spinto il direttore di gara contro la rete di recinzione del campo e di avercelo trattenuto ponendogli le mani sul petto per bloccarne i movimenti, il calciatore Gian Marco Catena, che aveva colpito l’arbitro con un forte pugno al torace e con una manciata di terra al volto, e il calciatore Alessio Garbini che aveva sferrato un pugno al torace del direttore di gara e gli aveva sputato contro colpendolo alla divisa. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma, letto il referto arbitrale, tra altre numerose sanzioni, irrogava, per quanto interessa la presente decisione, alla U.P. Petriana, oltre alla perdita della gara e ad un’ammenda di Euro 3000, la punizione sportiva della esclusione dal campionato di competenza, al calciatore Ruggiero Rinaldin la squalifica fino al 30.6.2007, ai calciatori Gian Marco Catena ed Alessio Garbini la squalifica fino al 23.10.2008 con la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio (Com. Uff. n. 8/B del 23 ottobre 2003). La pronuncia, impugnata da tutti i soggetti sanzionati, veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 35 del 4 dicembre 2003). Propongono separati appelli la U.P. Petriana e i predetti calciatori. Gli appelli riguardano la stessa fattispecie concreta e pertanto possono essere riuniti ai fini di un’unica decisione. La U.P. Petriana lamenta la sproporzione tra i fatti verificatisi e le sanzioni irrogate, prospettando anche come l’intervento del dirigente Sig. Pica avrebbe impedito ulteriori conseguenze dannose per il direttore di gara. La società appellante prospetta inoltre gli effetti negativi sui giovani calciatori derivanti dall’esclusione della loro squadra dal campionato. I calciatori, a loro volta, censurano la decisione appellata per difetto di motivazione e per la ricostruzione dei fatti fondata esclusivamente sulle notazioni arbitrali. L’appello della U.P. Petriana non è fondato. La estrema gravità dei fatti, emergente anche dalla sola sintetica descrizione di quelli riferiti ai calciatori che hanno proposto il reclamo, e l’omissivo comportamento dei dirigenti sottolineato dal direttore di gara, che non ha escluso da tale comportamento il Sig. Pica, escludono che la sanzione irrogata alla società possa ritenersi eccessiva. Nel referto, il direttore di gara, riferisce anche di avere dovuto compiere tutto il tragitto, da un estremo all’altro dell’area di rigore, passando dietro la porta, sotto i colpi dei calciatori. I dirigenti presenti si sono assolutamente disinteressati di quanto accadeva (sanzioni sono state irrogate anche ai dirigenti dell’altra società), lasciando che i calciatori potessero accerchiare e percuotere il direttore di gara. Le sanzioni irrogate alla U.P. Petriana devono quindi essere confermate. Non sono condivisibili neppure le doglianze dei calciatori. Innanzitutto, costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento calcistico quello che attribuisce ai referti degli ufficiali di gara il carattere di prova privilegiata in ordine ai fatti di rilievo disciplinare. La ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, inoltre, giustifica ampiamente l’adozione di sanzioni a carico dei calciatori. Vi è piuttosto da rilevare che sono effettivamente eccessive le sanzioni poste a carico dei calciatori, in relazione ai principi retributivi ordinariamente seguiti da questa Commissione per fatti di identica natura. Si ritiene, pertanto, più aderenti a tali principi ridurre le squalifiche irrogate ai calciatori fissandole per il calciatore Rinaldin al 30.6.2005, per i calciatori Catena e Garbini al 31.12.2005. La tassa di reclamo versata dalla U.P. Petriana va incamerata. Va restituita, invece, la tassa versata dei calciatori. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli dei calciatori Garbini Alessio, Catena Gianmarco, dell’U.P. Petriana di Roma e del calciatore Rinaldin Ruggero, accoglie parzialmente i reclami di Garbini e Catena riducendo la sanzione al 31.12.2005, respinge l’appello dell’U.P. Petriana di Roma come sopra proposto e accoglie parzialmente il reclamo del calciatore Rinaldin riducendo la sanzione al 30.6.2005. Si ordina di incamerare la tassa dell’U.P. Petriana e si dispone la restituzione delle tasse versate dai calciatori Garbini, Catena e Rinaldin.
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