F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO SIGNOR RIGONI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 17 COMMA 8 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 30 del 21.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO SIGNOR RIGONI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 17 COMMA 8 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 30 del 21.1.2004) In seguito a deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto, la Commissione Disciplinare presso il detto Comitato deliberava, con provvedimento del 21 gennaio 2004, di aggravare, protraendola sino al 15.4.2004, la squalifica inflitta dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. al Sig. Rigoni Gianfranco, allenatore della Società Polisportiva Team 2000 Vicenza, poiché dal rapporto del Commissario di Campo era risultato che il Rigoni, nonostante la squalifica in corso, aveva svolto attività di allenatore a favore della Società Pol. Team 2000 Vicenza in occasione della gara disputata il 23.2.2003 contro il Circolo Sport A.A. Pupi nell’ambito della “Supercoppa Femminile di Calcio a 5 2003”. Contro la delibera il Rigoni ha proposto ricorso alla C.A.F. chiedendo la riduzione della squalifica irrogatagli, ovvero la commutazione della stessa in ammenda pecuniaria. A sostegno del gravame l’appellante, pur ammettendo in sostanza la violazione dell’art. 17 n. 8 C.G.S., ha addotto la parziale erroneità ed imprecisione del rapporto del Commissario di Campo che gli avrebbe ingiustamente addebitato la premeditazione della condotta antiregolamentare contestata. La C.A.F. rileva che la sanzione inflitta al Rigoni, consistente nel prolungamento di 15 giorni della squalifica precedentemente inflitta all’incolpato dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C., è del tutto adeguata all’addebito che l’interessato ha pacificamente ammesso, apparendo irrilevanti le dedotte ma indimostrate inesattezze del rapporto del Commissario di Campo, in quanto relative a circostanze non incidenti sulla sussistenza della violazione contestata. Deve invece essere corretta la decorrenza dell’aggravamento di squalifica. Si evince infatti dalla delibera impugnata che la Commissione Disciplinare ne ha determinato la protrazione sino al 15.4.2004 nell’erroneo presupposto che la precedente squalifica del Rigoni deliberata dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. dovesse protrarsi sino al 31.3.2004, mentre risulta dagli atti del procedimento che in data 16 dicembre 2003 il Presidente Federale, decidendo su ricorso presentato dal Rigoni, aveva deliberato di ridurre la suddetta squalifica, fissandola a tutto il 13 febbraio 2004. Ne consegue che, da tale ultima data deve decorrere l’aggravamento di ulteriori 15 giorni di squalifica inflitto all’incolpato dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Sig. Rigoni Gianfranco, determina la decorrenza della sanzione dal 14.2.2004, fino al 29.2.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
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