F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELLA POL. FORTE COLLEFERRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’AMMENDA DI e 1.400,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 269 del 18.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELLA POL. FORTE COLLEFERRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’AMMENDA DI e 1.400,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 269 del 18.2.2004) Con atto del 23 dicembre 2003 il Presidente della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. deferiva alla Commissione Disciplinare competente il calciatore Battistoni Gerardo Daniel e la Società Polisportiva Forte Colleferro contestando al primo la violazione dell’art. 1 C.G.S. per aver partecipato illegittimamente a n. 7 gare del Campionato di Serie B Girone E e alla seconda la violazione degli articoli 1 e 12 C.G.S. per aver schierato in campo il calciatore Battistoni Gerardo Daniel nelle gare di cui sopra. Nella premessa dell’atto di deferimento si precisava che il Battistoni era stato tesserato in data 31 ottobre 2003, in base alla documentazione presentata, come calciatore italiano mai tesserato all’estero; che la Federazione argentina interpellata dall’Ufficio Tes- seramento aveva comunicato, con lettera del 31 dicembre 2003, l’esistenza di un precedente tesseramento del calciatore per il Club A.D.I.U.R. della Associacion Rosarina de Futebol; che in data 23 dicembre 2003 la L.N.D. aveva disposto ai sensi dell’art. 42 delle N.O.I.F. la revoca del tesseramento del Battistoni, per cui doveva ritenersi illegittima e comunque irregolare la partecipazione dello stesso a 7 gare di campionato nel periodo intercorrente fra il 1° novembre ed il 20 dicembre 2003. La Commissione Disciplinare con delibera adottata nella riunione del 13 febbraio 2004 e pubblicata nel C.U. n. 269 del 18 febbraio 2004, disattese le deduzioni difensive della Società deferita, in parziale accoglimento dell’atto di deferimento infliggeva alla Società Polisportiva Forte Colleferro la sanzione sportiva di punti 7 di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, nonché la sanzione pecuniaria di euro 1.400,00 di ammenda; dichiarava non luogo a provvedere nei confronti di Battistoni Gerardo Daniel, non essendo questi soggetto alla giurisdizione sportiva in seguito alla revoca del suo tesseramento. Avverso tale decisione ha interposto appello la Polisportiva Forte Colleferro sostenendo in primo luogo che il Battistoni, essendo in possesso della cittadinanza italiana e di un passaporto rilasciato dalla Repubblica italiana, avrebbe potuto ottenere il tesseramento in forza di tale “status” senza alcuna necessità della contestuale dichiarazione di non essere mai stato tesserato per altra federazione calcistica, che gli era stata invece richiesta dalla Divisione Calcio a Cinque. In merito all’addebito contestato l’appellante rileva inoltre che la responsabilità del Battistoni deve essere valutata come particolarmente tenue considerata la giovane età del calciatore al momento del tesseramento in Argentina e la natura del vincolo dello stesso contratto (tesseramento scolastico riferito all’iscrizione ad un corso di calcio per minori); quanto alla responsabilità della Società ex art. 12 n. 8 C.G.S. invoca la propria totale buona fede, sostenendo di aver completamente ignorato il tesseramento scolastico del Battistoni, contratto quando il calciatore aveva appena compiuto 13 anni. In ordine alla congruità della sanzione, richiama alcune precedenti decisioni emesse da questa Commissione in analoga materia e chiede una congrua riduzione della penalizzazione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che tenga conto ed applichi il principio di equità. La C.A.F. ritiene che il ricorso debba essere respinto perché infondato. Dagli atti del procedimento risulta incontestabilmente l’esistenza di un precedente tesseramento del Battistoni per la Federazione argentina, sia pure in ambito di attività scolastica; pertanto il Battistoni non avrebbe potuto ottenere il tesseramento con lo “status” di calciatore mai tesserato all’estero ma avrebbe dovuto adottare, come esattamente osservato dalla Commissione Disciplinare, il particolare modus agendi previsto per il tesseramento di soggetto proveniente da federazione estera. Al riguardo, ovviamente, non assume alcuna rilevanza il fatto che il Battistoni fosse munito della cittadinanza italiana, non essendo prevista dalle norme federali una sostanziale diversità di trattamento fra italiani e stranieri nell’ipotesi di tesseramento di calciatori provenienti da Federazione straniera. La carenza di un requisito essenziale comporta l’invalidità del tesseramento del Battistoni (che pertanto è stato legittimamente revocato ai sensi dell’art. 42 delle N.O.I.F.) e l’irregolarità della partecipazione del calciatore alle sette gare disputate nell’intervallo di tempo intercorrente tra il tesseramento invalido e la revoca dello stesso. Della violazione commessa è tenuta a rispondere la Società Forte Colleferro, la cui responsabilità si riscontra quanto meno nel non aver compiuto alcun accertamento sulla veridicità della dichiarazione rilasciata dal Battistoni riguardo all’inesistenza di un precedente tesseramento presso la Federazione argentina, come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie. In ordine alla domanda di riduzione della penalizzazione in classifica in applicazione di generiche ragioni di equità, questa Commissione rileva che l’entità della sanzione è stata esattamente determinata dai primi giudici secondo il disposto dall’art. 12 n. 8 C.G.S., che prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori ai quali la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento; le circostanze addotte dall’appellante non giustificano la riduzione della sanzione neppure facendo ricorso a criteri equativi, non potendosi instaurare alcun confronto con altri casi, non omogenei sotto il profilo oggettivo e soggettivo, precedentemente sottoposti al giudizio di questa Commissione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Forte Colleferro di Colleferro (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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